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Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 2, 24, 43, 250 e 273, Luogo della prestazione di servizi resi per via elettronica, Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica, Abuso di diritto, Regolamento (UE) n. 904/2010, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3, Diritti della difesa, Diritto al contraddittorio, Utilizzo da parte dell’amministrazione tributaria di prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso all’insaputa del soggetto passivo, Intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica.
Causa C-419/14 WebMindLicenses Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, 24, 43, 250 e 273 — Luogo della prestazione di servizi resi per via elettronica — Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica — Abuso di diritto — Regolamento (UE) n. 904/2010 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragrafo 1, 52, paragrafi 1 e 3 — Diritti della difesa — Diritto al contraddittorio — Utilizzo da parte dell’amministrazione tributaria di prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso all’insaputa del soggetto passivo — Intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Nozione — Contratto di licenza riguardante la locazione di un know-how che consente lo sfruttamento di un sito internet — Contratto concluso con una società con sede in uno Stato membro diverso da quello della società che ha concesso la licenza — Elementi da prendere in considerazione — Contratto che costituisce una costruzione puramente artificiosa — Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — Fissazione artificiosa di tale luogo mediante una costruzione priva di effettività economica — Imposta pagata nello Stato membro delle prestazioni di servizi fittizie — Conseguenze — Accertamento dell’imposta nello Stato membro delle prestazioni di servizi effettive — Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cooperazione amministrativa e lotta contro l’evasione fiscale — Stato membro che esamina l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto per prestazioni già assoggettate a detta imposta in altri Stati membri — Obbligo di chiedere informazioni presso autorità fiscali di tali altri Stati membri — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 904/2010) Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi — Portata Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Procedimento di accertamento fiscale — Utilizzo delle prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo e non concluso all’insaputa del soggetto passivo — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali — Diritto al rispetto della vita familiare — Diritto ad essere ascoltato — Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo (Art. 4, § 3, TUE; art. 325 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 47 e 52, § 1; direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 250, § 1, e 273) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che - per accertare se un contratto di licenza avente ad oggetto la locazione di un know-how che consente lo sfruttamento di un sito internet tramite il quale erano prestati servizi audiovisivi interattivi, concluso con una società con sede in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio ha sede la società che ha ceduto tale licenza, trae origine da un abuso di diritto volto a beneficiare di un’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile a detti servizi meno elevata in tale altro Stato membro -, non appaiono di per sé decisivi il fatto che l’amministratore e unico azionista di quest’ultima società sia il creatore di tale know-how, che lo stesso eserciti un’influenza o un controllo sullo sviluppo e sullo sfruttamento di detto know-how e sulla prestazione dei servizi basati sullo stesso, che la gestione delle transazioni finanziarie, del personale e degli strumenti tecnici necessari alla prestazione di detti servizi sia assicurata da subcontraenti, al pari dei motivi che possono aver portato la società che ha ceduto la licenza a concedere in locazione il know-how di cui trattasi a una società con sede in tale altro Stato membro invece di sfruttarlo essa stessa. Spetta al giudice del rinvio analizzare l’insieme delle circostanze del procedimento principale per accertare se tale contratto costituisce una costruzione puramente artificiosa intesa a dissimulare che la prestazione di servizi di cui trattasi non è stata effettivamente resa dalla società che ha acquisito la licenza, ma è stata di fatto resa dalla società che ha concesso la licenza, verificando in particolare se la sede dell’attività economica o della stabile organizzazione della società che ha acquisito la licenza non sia effettiva o se tale società, ai fini dell’esercizio dell’attività economica considerata, non abbia una struttura adeguata in termini di locali, di personale e di strumenti tecnici, o ancora se detta società non eserciti tale attività economica in proprio nome e per proprio conto, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio. (v. punti 49, 50, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in caso di constatazione di una pratica abusiva che abbia condotto a fissare il luogo di una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui esso sarebbe stato fissato senza tale pratica abusiva, il fatto che l’imposta sul valore aggiunto sia stata pagata in detto altro Stato membro conformemente alla sua legislazione non osta a che si proceda a un accertamento di tale imposta nello Stato membro del luogo in cui tale prestazione di servizi è stata effettivamente resa. (v. punto 53, dispositivo 2) Il regolamento n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro che esamina l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto per prestazioni che sono già state assoggettate a detta imposta in altri Stati membri è tenuta a rivolgere una richiesta di informazioni alle amministrazioni tributarie di tali altri Stati membri qualora una siffatta richiesta sia utile, se non indispensabile, per accertare che l’imposta sul valore aggiunto sia esigibile nel primo Stato membro. (v. punto 59, dispositivo 3) V. il testo della decisione. (v. punto 83) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a che, ai fini dell’applicazione degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 325 TFUE, 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria possa, allo scopo di accertare la sussistenza di una pratica abusiva in materia d’imposta sul valore aggiunto, utilizzare prove ottenute nell’ambito di un procedimento penale parallelo non ancora concluso, all’insaputa del soggetto passivo, mediante, ad esempio, intercettazioni di telecomunicazioni e sequestri di messaggi di posta elettronica, a condizione che l’ottenimento di tali prove nell’ambito di detto procedimento penale e il loro utilizzo nell’ambito del procedimento amministrativo non violino i diritti garantiti dal diritto dell’Unione. A tale riguardo, in forza degli articoli 7, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, spetta al giudice nazionale che controlla la legittimità della decisione relativa a un accertamento dell’imposta sul valore aggiunto fondata su siffatte prove verificare, da un lato, se le intercettazioni di telecomunicazioni e il sequestro di messaggi di posta elettronica fossero mezzi istruttori previsti dalla legge e fossero necessari nell’ambito del procedimento penale e, dall’altro lato, se l’utilizzo, da parte di tale amministrazione, delle prove ottenute con detti mezzi fosse parimenti autorizzato dalla legge e necessario. Spetta ad esso, inoltre, verificare se, conformemente al principio generale del rispetto dei diritti della difesa, il soggetto passivo abbia avuto la possibilità, nell’ambito del procedimento amministrativo, di avere accesso a tali prove e di essere ascoltato sulle stesse. Se esso constata che tale soggetto passivo non ha avuto detta possibilità o che tali prove sono state ottenute nell’ambito del procedimento penale o utilizzate nell’ambito del procedimento amministrativo in violazione dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detto giudice nazionale non deve ammettere tali prove e deve annullare detta decisione se essa risulta, per tale ragione, priva di fondamento. Parimenti, non devono essere ammesse tali prove se detto giudice non è abilitato a controllare che esse siano state ottenute nell’ambito del procedimento penale conformemente al diritto dell’Unione o non può quantomeno sincerarsi, sulla base di un controllo già effettuato da un giudice penale nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, che esse siano state ottenute conformemente a tale diritto. (v. punti 90, 91, dispositivo 4)