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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza sociale e la previdenza sociale, fornite da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, Nozione di “prestazione di servizi e di cessione di beni strettamente connesse all’assistenza sociale e alla previdenza sociale”, Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, Centri residenziali per anziani.
Causa C-335/14 Les Jardins de Jouvence SCRL contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g) — Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza sociale e la previdenza sociale, fornite da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Nozione di “prestazione di servizi e di cessione di beni strettamente connesse all’assistenza sociale e alla previdenza sociale” — Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Centri residenziali per anziani» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 gennaio 2016 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Organismi aventi carattere sociale — Criteri [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e 2006/112, art. 132, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Messa a disposizione di alloggi adatti a persone anziane da parte di centri residenziali per anziani — Inclusione — Altri servizi forniti da detti centri residenziali per anziani — Inclusione — Presupposti — Partecipazione finanziaria dei poteri pubblici — Irrilevanza [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e 2006/112, art. 132, § 1, g)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari accorda agli Stati membri un margine discrezionale nel riconoscere carattere sociale a taluni organismi che non sono di diritto pubblico. All’atto del riconoscimento del carattere sociale di organismi che non siano di diritto pubblico, spetta alle autorità nazionali, in conformità al diritto dell’Unione e sotto il controllo dei giudici nazionali, prendere in considerazione diversi elementi. Fra questi possono essere annoverati l’esistenza di disposizioni specifiche, siano esse nazionali o regionali, legislative o a carattere amministrativo, fiscali o previdenziali, il carattere d’interesse generale delle attività del contribuente interessato, il fatto che altri contribuenti che svolgono le stesse attività beneficino già di un’analoga esenzione, nonché il fatto che i costi delle prestazioni in questione siano eventualmente presi a carico in gran parte da casse malattia o da altri organismi di previdenza sociale. Inoltre, da una parte, dal momento che la nozione di «organismo» è in linea di principio sufficientemente ampia da includere enti privati che perseguono uno scopo di lucro, il fatto che l’organismo in parola eserciti le proprie attività con tale scopo non esclude affatto la sua qualifica di «altro organismo riconosciuto come avente carattere sociale dallo Stato membro interessato», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva. Dall’altra parte, se è pur vero che il fatto che i costi delle prestazioni fornite siano eventualmente presi a carico in gran parte da casse malattia o da altri organismi di previdenza sociale possa essere annoverato tra gli elementi da prendere in considerazione per determinare se l’organismo in parola presenti un carattere sociale, questa circostanza è solo uno tra diversi elemento. Pertanto, l’assenza di partecipazione finanziaria pubblica non esclude di per sé un tale riconoscimento, in quanto quest’ultimo deve essere valutato tenendo conto dell’insieme degli elementi pertinenti del caso di specie. (v. punti 34, 35, 39) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari deve essere interpretato nel senso che, tra le prestazioni fornite da un centro residenziale per anziani, il cui carattere sociale deve essere valutato dal giudice del rinvio, quelle consistenti nella messa a disposizione di alloggi adatti a persone anziane possono beneficiare dell’esonero previsto da tale disposizione. Anche le altre prestazioni fornite da detto centro residenziale per anziani possono beneficiare di tale esenzione, purché, in particolare, le prestazioni che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, siano volte a garantire sostegno e cura alle persone anziane e corrispondano a quelle che anche le case di risposo sono tenute a offrire conformemente alla legislazione nazionale. Non rileva, al riguardo, che il gestore di un centro residenziale per anziani benefici o meno di sussidi o di qualsivoglia altra forma di beneficio o di partecipazione finanziaria da parte delle pubbliche autorità. Infatti, la formulazione dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva annovera espressamente le prestazioni effettuate dalle case di riposo tra le prestazioni di servizi e di cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza sociale e con la previdenza sociale, che rientrano pertanto nell’esenzione prevista da tale disposizione. Si deve rilevare, al riguardo, che le case di riposo, al pari dei centri residenziali per anziani, forniscono alle persone di almeno 60 anni di età un alloggio unitamente a diverse prestazioni di sostegno e di cura. Da un lato, occorre riservare un medesimo trattamento riguardo all’imposta sul valore aggiunto alla prestazione consistente nel mettere a disposizione degli alloggi, sia che tali alloggi siano forniti da una casa di riposo sia che essi siano forniti da un centro residenziale per anziani. Dall’altro, nella misura in cui dette prestazioni di sostegno e di cura che i centri residenziali per anziani sono tenuti a offrire, in applicazione della legislazione nazionale pertinente, corrispondono a quelle che le case di riposo devono fornire conformemente a detta legislazione, occorre riservare loro il medesimo trattamento riguardo all’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, le esenzioni previste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 1, della sesta direttiva, costituiscono nozioni autonome di diritto dell’Unione e devono, pertanto, essere definite a livello dell’Unione europea. Orbene, definire le prestazioni previste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), primo trattino, della sesta direttiva, in funzione dell’esistenza di una partecipazione finanziaria pubblica a favore dell’operatore o dell’accollo dei costi delle prestazioni da parte di organismi previdenziali si risolverebbe nel far dipendere tale nozione dalle specificità delle normative degli Stati membri in materia. Inoltre, conformemente all’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, della sesta direttiva, gli Stati membri devono escludere dal beneficio dell’esenzione le prestazioni di servizi previste, in particolare, all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, se esse non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Infatti, che ha carattere obbligatorio per gli Stati membri, enuncia condizioni che devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione delle varie fattispecie di esenzione ivi previste che, come quella di cui all’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), di detta direttiva, riguardano prestazioni o forniture che sono strettamente connesse o che hanno uno stretto legame con un’attività di interesse generale. (v. punti 42, 43, 47, 52, 55 e dispositivo)