Documents - 12 cited in "Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015. Gmina Wrocław contro Minister Finansów. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 13, paragrafo 1 – Soggetti passivi – Interpretazione dei termini “in modo indipendente” – Ente comunale – Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità – Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 – Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE. Causa C-276/14."

Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 9, paragrafo 1, Articolo 13, paragrafo 1, Soggetti passivi, Interpretazione dei termini “in modo indipendente”, Ente comunale, Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità, Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112, Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE.
Causa C-276/14 Gmina Wrocław contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini “in modo indipendente” — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Enti di diritto pubblico che non svolgono attività economiche in modo indipendente — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 — Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti (Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione. (v. punti 26, 27) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto allorché non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione. Unità iscritte al bilancio comunale che svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto di un comune, che non rispondono dei danni provocati da tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente sul comune, e che non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività in parola, in quanto non dispongono di un proprio patrimonio, non generano entrate proprie e non si assumono i costi relativi alle attività in questione, dal momento che le entrate percepite sono versate al bilancio del comune e le spese sono imputate direttamente sul medesimo bilancio, non soddisfano il criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e non possono pertanto essere qualificate come soggetti passivi. (v. punti 37, 38, 42 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33, 34) V. il testo della decisione. (v. punti 44-46) Causa C-276/14 Gmina Wrocław contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini “in modo indipendente” — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Enti di diritto pubblico che non svolgono attività economiche in modo indipendente – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti (Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione. (v. punti 26, 27) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto allorché non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione. Unità iscritte al bilancio comunale che svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto di un comune, che non rispondono dei danni provocati da tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente sul comune, e che non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività in parola, in quanto non dispongono di un proprio patrimonio, non generano entrate proprie e non si assumono i costi relativi alle attività in questione, dal momento che le entrate percepite sono versate al bilancio del comune e le spese sono imputate direttamente sul medesimo bilancio, non soddisfano il criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e non possono pertanto essere qualificate come soggetti passivi. (v. punti 37, 38, 42 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33, 34) V. il testo della decisione. (v. punti 44-46)
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 11, Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA.
Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale – Mancata coincidenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo – Inadempimento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione. (v. punti 15, 16, 18, 19) Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime. Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali. Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata. (v. punti 37-40) Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della parità di trattamento — Principio della neutralità fiscale — Mancata coincidenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo — Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo — Inadempimento — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione. (v. punti 15, 16, 18, 19) Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime. Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali. Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata. (v. punti 37-40)
Inadempimento di uno Stato, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 13 e 132, Enti di diritto pubblico, Qualità di autorità pubbliche, Attività, Mancato assoggettamento, Esenzioni, Settori socioculturale, sanitario e dell’educazione, “Euroregioni”, Promozione della mobilità nel lavoro, Messa a disposizione di personale, Onere della prova.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 – Commissione / Paesi Bassi (causa C‑79/09) «Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 13 e 132 – Enti di diritto pubblico – Qualità di autorità pubbliche – Attività – Mancato assoggettamento – Esenzioni – Settori socio-culturale, sanitario e dell’insegnamento – “Euroregioni” – Promozione della mobilità nel lavoro – Messa a disposizione di personale – Onere della prova» 1.                     Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 21‑24) 2.                     Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, n. 1, lett. b), g) e i), e 134] (v. punti 54, 60‑64) 3.                     Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti di diritto pubblico – Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche autorità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 13, nn. 1, primo comma e 2) (v. punti 79, 82‑84, 89, 91‑95) Oggetto Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) – Messa a disposizione di personale nel settore sanitario, dell’insegnamento e socio-culturale – Promozione della mobilità nel lavoro – Euroregione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Commissione europea è condannata alle spese.