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Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Principio della neutralità fiscale – Persona debitrice dell’IVA – Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario – Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi – Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi.
Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. (v. punti 27, 30, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 32-34, 37-40) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse. (v. punti 41, 42, dispositivo 3) Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. (v. punti 27, 30, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 32-34, 37-40) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse. (v. punti 41, 42, dispositivo 3)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Nascita e portata del diritto alla detrazione, Scioglimento di una società da parte di un socio, Acquisizione di una parte della clientela di tale società, Conferimento in natura in un’altra società, Pagamento dell’imposta a monte, Detrazione possibile.
Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società – Diritto alla detrazione – Insussistenza – Principio della neutralità fiscale – Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo) Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società — Diritto alla detrazione — Insussistenza — Principio della neutralità fiscale — Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 73 e 78, Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche, Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili, Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto, Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente, Conseguenze.
Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto – Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria – Rilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obiettivi ed economia – Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene. (v. punti 37, 43 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 41, 42) Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto — Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria — Rilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obiettivi ed economia — Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi — Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene. (v. punti 37, 43 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 41, 42)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 203, Principio della neutralità fiscale, Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente.
Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Imposta indebitamente fatturata – Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria – Motivi di diniego – Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti – Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura – Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Atti delle istituzioni – Direttive – Applicazione da parte degli Stati membri – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale (Art. 288, § 3, TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri – Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione. (v. punto 23) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria. (v. punti 27, 39, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 37) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. (v. punti 40, 41, dispositivo 2) Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Imposta indebitamente fatturata — Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria — Motivi di diniego — Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti — Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura — Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Atti delle istituzioni — Direttive — Applicazione da parte degli Stati membri — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale (Art. 288, § 3, TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri — Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione. (v. punto 23) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria. (v. punti 27, 39, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 37) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. (v. punti 40, 41, dispositivo 2)
IVA, Sesta direttiva, Articoli 9, 17 e 18, Individuazione del luogo di prestazione dei servizi, Nozione di “messa a disposizione di personale”, Lavoratori autonomi, Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi riguardo al prestatore e al destinatario.
Causa C-218/10 ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di “messa a disposizione di personale” — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi riguardo al prestatore e al destinatario» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – Messa a disposizione di personale – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 9, § 2, e), sesto trattino] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 77/388) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 1, 2, a), 3, a), e 18, § 1, a)] L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice. Infatti, tale interpretazione, poiché riconduce ad un unico luogo il collegamento fiscale della prestazione di servizi de qua, consente appunto di evitare che tale prestazione sia soggetta a doppia imposizione ovvero che sfugga a qualsiasi imposizione dell’imposta sul valore aggiunto. Detta interpretazione è parimenti idonea ad agevolare l’attuazione della menzionata norma di conflitto, consentendo una gestione semplice, sul luogo di prestazione dei servizi, delle regole che presiedono alla riscossione dell’imposta ed alla prevenzione dell’evasione fiscale, atteso che il destinatario dei servizi non deve interrogarsi sulla natura giuridica delle relazioni che legano il prestatore al «personale» oggetto della messa a disposizione. Inoltre, tale interpretazione risulta conforme al principio della certezza del diritto in quanto, rendendo più prevedibile la determinazione del luogo di collegamento della prestazione dei servizi, semplifica l’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva e contribuisce a garantire una riscossione affidabile e corretta dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 29-32, dispositivo 1) In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ogni Stato membro, segnatamente, designare l’amministrazione competente e stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Per quanto attiene al principio di effettività, in assenza di norme specifiche nell’ordinamento processuale nazionale, il diritto del prestatore di servizi e quello del destinatario della prestazione, consistente nell’essere assoggettati a identico trattamento riguardo all’imponibilità di una stessa e unica prestazione e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla medesima, risulterebbero destituiti, in pratica, di qualsiasi effetto utile. (v. punti 35, 37) L’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l’imponibilità di una prestazione di servizi e l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale. Infatti, ancorché l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva non precisino concretamente il contenuto degli strumenti procedurali o di altra natura che devono essere istituiti per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale, resta il fatto che tali disposizioni vincolano gli Stati membri per quanto attiene all’obiettivo da raggiungere, pur lasciando loro un margine di discrezionalità nella valutazione della necessità dell’adozione di misure di tal genere. Al riguardo, nel caso in cui dovesse emergere che, pur in assenza di questioni di interpretazione o di validità, o persino in caso di rifiuto da parte dei giudici competenti di adire la Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale di interpretazione o di giudizio di validità del diritto dell’Unione, amministrazioni e/o giudici diversi di uno Stato membro continuano ad adottare sistematicamente posizioni divergenti per quanto attiene al collegamento di una stessa ed unica prestazione di servizi rispetto al prestatore, da un lato, e al destinatario, dall’altro, in modo da pregiudicare, in particolare, il principio di neutralità fiscale, gli obblighi incombenti a detto Stato membro per effetto della sesta direttiva potrebbero risultare violati. (v. punti 43-45, dispositivo 2) Causa C-218/10 ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di “messa a disposizione di personale” — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi riguardo al prestatore e al destinatario» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — Messa a disposizione di personale — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 9, § 2, e), sesto trattino] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 77/388) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 1, 2, a), 3, a), e 18, § 1, a)] L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l’impresa prestatrice. Infatti, tale interpretazione, poiché riconduce ad un unico luogo il collegamento fiscale della prestazione di servizi de qua, consente appunto di evitare che tale prestazione sia soggetta a doppia imposizione ovvero che sfugga a qualsiasi imposizione dell’imposta sul valore aggiunto. Detta interpretazione è parimenti idonea ad agevolare l’attuazione della menzionata norma di conflitto, consentendo una gestione semplice, sul luogo di prestazione dei servizi, delle regole che presiedono alla riscossione dell’imposta ed alla prevenzione dell’evasione fiscale, atteso che il destinatario dei servizi non deve interrogarsi sulla natura giuridica delle relazioni che legano il prestatore al «personale» oggetto della messa a disposizione. Inoltre, tale interpretazione risulta conforme al principio della certezza del diritto in quanto, rendendo più prevedibile la determinazione del luogo di collegamento della prestazione dei servizi, semplifica l’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva e contribuisce a garantire una riscossione affidabile e corretta dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 29-32, dispositivo 1) In mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ogni Stato membro, segnatamente, designare l’amministrazione competente e stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto dell’Unione, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Per quanto attiene al principio di effettività, in assenza di norme specifiche nell’ordinamento processuale nazionale, il diritto del prestatore di servizi e quello del destinatario della prestazione, consistente nell’essere assoggettati a identico trattamento riguardo all’imponibilità di una stessa e unica prestazione e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla medesima, risulterebbero destituiti, in pratica, di qualsiasi effetto utile. (v. punti 35, 37) L’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l’imponibilità di una prestazione di servizi e l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale. Infatti, ancorché l’articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva non precisino concretamente il contenuto degli strumenti procedurali o di altra natura che devono essere istituiti per garantire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e il rispetto del principio di neutralità fiscale, resta il fatto che tali disposizioni vincolano gli Stati membri per quanto attiene all’obiettivo da raggiungere, pur lasciando loro un margine di discrezionalità nella valutazione della necessità dell’adozione di misure di tal genere. Al riguardo, nel caso in cui dovesse emergere che, pur in assenza di questioni di interpretazione o di validità, o persino in caso di rifiuto da parte dei giudici competenti di adire la Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale di interpretazione o di giudizio di validità del diritto dell’Unione, amministrazioni e/o giudici diversi di uno Stato membro continuano ad adottare sistematicamente posizioni divergenti per quanto attiene al collegamento di una stessa ed unica prestazione di servizi rispetto al prestatore, da un lato, e al destinatario, dall’altro, in modo da pregiudicare, in particolare, il principio di neutralità fiscale, gli obblighi incombenti a detto Stato membro per effetto della sesta direttiva potrebbero risultare violati. (v. punti 43-45, dispositivo 2)