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cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014. BCR Leasing IFN SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 16 e 18 – Leasing finanziario – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Beni mancanti. Causa C‑438/13."
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 16 e 18, Leasing finanziario, Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario, Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto, Beni mancanti.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Esclusione – Possibilità per l’amministrazione di esigere una rettifica
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 18 e 184-186)
Massima
Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli.
Infatti, una simile impossibilità non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste all’articolo 16. In primo luogo, i beni interessati non possono essere considerati beni destinati all’uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, giacché detti beni non si trovano in loro possesso. In secondo luogo, la circostanza che l’utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo è dovuta al presunto comportamento colpevole di quest’ultimo, e non ad un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all’utilizzatore da parte del locatore. In terzo luogo, gli stessi beni non possono essere considerati destinati a «fini estranei» all’impresa del soggetto passivo, poiché la loro locazione e, quindi, la loro messa a disposizione dell’utilizzatore rappresentano la sostanza stessa dell’attività economica del locatore. La circostanza che quest’ultimo non riesca a recuperare tali beni dopo la risoluzione del contratto di leasing finanziario non significa affatto che egli li abbia destinati a fini estranei alla sua impresa. Infine, in una situazione siffatta neppure l’articolo 18 risulta applicabile.
Tuttavia, tali considerazioni non incidono sulla configurabilità di un eventuale diritto dell’amministrazione fiscale di esigere una rettifica da parte di un soggetto passivo, alle condizioni previste al riguardo nella direttiva 2006/112. Infatti, il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli da 184 a 186 di tale direttiva è parte integrante del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla stessa direttiva.
(v. punti 25, 26, 28, 32, 33 e dispositivo) Causa C-438/13 BCR Leasing IFN SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 16 e 18 — Leasing finanziario — Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario — Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto — Beni mancanti» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Esclusione – Possibilità per l’amministrazione di esigere una rettifica (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 18 e 184-186) Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli. Infatti, una simile impossibilità non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste all’articolo 16. In primo luogo, i beni interessati non possono essere considerati beni destinati all’uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, giacché detti beni non si trovano in loro possesso. In secondo luogo, la circostanza che l’utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo è dovuta al presunto comportamento colpevole di quest’ultimo, e non ad un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all’utilizzatore da parte del locatore. In terzo luogo, gli stessi beni non possono essere considerati destinati a «fini estranei» all’impresa del soggetto passivo, poiché la loro locazione e, quindi, la loro messa a disposizione dell’utilizzatore rappresentano la sostanza stessa dell’attività economica del locatore. La circostanza che quest’ultimo non riesca a recuperare tali beni dopo la risoluzione del contratto di leasing finanziario non significa affatto che egli li abbia destinati a fini estranei alla sua impresa. Infine, in una situazione siffatta neppure l’articolo 18 risulta applicabile. Tuttavia, tali considerazioni non incidono sulla configurabilità di un eventuale diritto dell’amministrazione fiscale di esigere una rettifica da parte di un soggetto passivo, alle condizioni previste al riguardo nella direttiva 2006/112. Infatti, il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli da 184 a 186 di tale direttiva è parte integrante del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla stessa direttiva. (v. punti 25, 26, 28, 32, 33 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Diritto alla detrazione, Conferimento in natura, Distruzione di beni immobili, Nuove costruzioni, Rettifica.
Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta – Nozione – Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 31) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione. La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle. (v. punti 34-36 e dispositivo) Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta — Nozione — Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione.
La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi.
Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle.
(v. punti 34-36 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 5, n. 6, seconda frase, Nozione di "campioni", Nozione di "regali di scarso valore", Registrazioni musicali, Distribuzione gratuita a fini promozionali.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prelievo di un bene d’impresa trasferito a titolo gratuito — Esclusione dei regali di scarso valore e dei campioni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 6, seconda frase) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prelievo di un bene d’impresa trasferito a titolo gratuito — Esclusione dei regali di scarso valore e dei campioni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 6, seconda frase) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prelievo di un bene d’impresa trasferito a titolo gratuito — Esclusione dei regali di scarso valore e dei campioni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 6, seconda frase) Massima 1. Un campione ai sensi dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, costituisce un esemplare di un prodotto che è volto a promuovere le vendite di quest’ultimo e che consente di valutare le caratteristiche e le qualità di questo prodotto senza condurre ad un consumo finale diverso da quello inerente a siffatte operazioni di promozione. Tale nozione non può essere limitata, in generale, con una normativa nazionale agli esemplari forniti in una forma non disponibile alla vendita o al primo di una serie di esemplari identici distribuiti da un soggetto passivo allo stesso destinatario, senza che detta normativa consenta di tener conto della natura del prodotto rappresentato e del contesto commerciale proprio di ciascuna transazione nel quale tali esemplari sono forniti. La posizione fiscale del destinatario dei campioni non ha alcuna incidenza a riguardo. In particolare, registrazioni musicali distribuite gratuitamente nell’ambito di azioni promozionali possono essere considerate beni distribuiti come campioni, anche se sono identiche al prodotto definitivo pronto per essere immesso in commercio. Infatti, nel caso di trasmissione di una tale registrazione ad una persona perché ne garantisca la promozione presso il pubblico nell’ambito delle sue funzioni, tale persona può valutarne compiutamente il valore solo se ha la possibilità di ascoltare l’intero contenuto di tale registrazione quale sarà distribuito sul mercato. Si deve peraltro constatare che non è contrario all’obiettivo dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva il fatto che i beni possano essere distribuiti come campioni ad una persona diversa da un acquirente potenziale od effettivo del prodotto che essi rappresentano, purché una tale trasmissione corrisponda agli obiettivi perseguiti da una fornitura di campioni. In particolare, nell’ambito dei prodotti artistici, la distribuzione di esemplari gratuiti di nuove opere ad un intermediario la cui funzione è di valutare criticamente la qualità di queste ultime e che, quindi, può influenzare il grado di presenza del prodotto sul mercato, come un giornalista o un animatore di un’emittente radio, è il risultato di un meccanismo di promozione nel quale l’utilizzo del campione è una conseguenza inerente al processo di promozione e di valutazione. Inoltre, con riguardo alla pratica specifica, connessa al settore artistico, della promozione di registrazioni musicali mediante la fornitura di numerose copie di una registrazione ad un «plugger», può risultare necessario, ai fini della critica e della promozione di una registrazione musicale, fornire numerose copie ad intermediari, affinché questi possano trasmetterle successivamente a persone selezionate in funzione della loro capacità di promuovere le vendite di una registrazione musicale. Il solo fatto che il numero di copie distribuite possa raggiungere diverse centinaia di unità nel caso in cui una società di produzione e di vendita di registrazioni musicali ricorra a «pluggers» per fornire copie di sue nuove registrazioni, non può essere considerato di per sé contrario all’obiettivo perseguito dall’eccezione relativa ai campioni, purché detto numero di copie riguardi la natura del prodotto rappresentato nonché l’uso che il «plugger», in quanto intermediario, deve farne, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Del pari, la possibilità che un «plugger», invece di dare la destinazione convenuta alle copie gratuite di registrazioni musicali messe a sua disposizione, ne faccia un uso abusivo, per esempio introducendole nei circuiti ordinari di vendita, non può di per sé incidere sulla qualifica di dette copie gratuite come campioni. Tuttavia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei limiti dell’eccezione di cui all’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che distribuiscono campioni per le esigenze della loro impresa di adottare precauzioni per evitare i rischi che questi campioni siano usati in modo abusivo. Qualora la distribuzione di campioni comporti, tuttavia, un consumo finale che non è inerente alla valutazione del prodotto da essi rappresentato, un consumo siffatto costituisce un abuso. (v. punti 29-31, 35-40, 53, dispositivo 1, 4) 2. La nozione di regali di scarso valore ai sensi dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che fissa un massimale di GBP 50, per i regali fatti alla stessa persona in un periodo di dodici mesi, o che fanno parte di una serie o di una sequenza di regali. Gli Stati membri godono, infatti, di un certo margine di discrezionalità relativamente all’interpretazione dell’art. 5, n. 6, seconda frase, sempreché non violino lo scopo e la collocazione della disposizione di cui trattasi nell’economia della sesta direttiva. A tal proposito, il fatto di fissare in una normativa nazionale un siffatto massimale non eccede tale potere discrezionale. Lo stesso vale per una norma secondo la quale un siffatto massimale si applica cumulativamente ai regali fatti allo stesso soggetto nel corso di un periodo di dodici mesi, o che fanno parte di una serie o di una sequenza di regali. Infatti, tali massimali sono compatibili con gli obiettivi di cui all’art. 5, n. 6, senza privare del suo effetto utile l’eccezione che esso prevede relativamente ai regali di scarso valore. (v. punti 42, 44-45, dispositivo 2) 3. L’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, osta ad una normativa nazionale che istituisce una presunzione secondo cui i beni che costituiscono «regali di scarso valore» ai sensi di detta disposizione, distribuiti da un soggetto passivo a persone diverse aventi lo stesso datore di lavoro, sono considerati forniti alla stessa persona. La qualifica della distribuzione di un bene come regalo di scarso valore dipende da chi era il donatario finale previsto dal donatore, senza che il rapporto di lavoro intercorrente tra il donatario ed il suo datore di lavoro o il fatto che vari donatari abbiano lo stesso datore di lavoro incida su tale qualifica. (v. punti 49-50, dispositivo 3)
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