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Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Gruppo IVA, Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro, Imponibilità dei servizi forniti.
Causa C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filial Sverige contro Skatteverket (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal förvaltningsrätten i Stockholm) «Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Gruppo IVA — Fatturazione interna per i servizi forniti da una società principale, con sede in un paese terzo, alla propria succursale, appartenente ad un gruppo IVA in uno Stato membro — Imponibilità dei servizi forniti» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione – Servizi forniti da una società principale con sede in uno Stato terzo alla sua succursale stabilita in uno Stato membro – Succursale appartenente ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 9 e 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Soggetto passivo destinatario di servizi resi da un soggetto passivo stabilito in un paese terzo – Nozione – Destinatario di servizi forniti da una società principale con sede in uno Stato terzo alla sua succursale stabilita in uno Stato membro – Succursale appartenente ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 56, 193 e 196) Gli articoli 2, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un gruppo di imposta sul valore aggiunto. Infatti, l’assimilazione ad un soggetto passivo unico esclude che gli appartenenti al gruppo continuino a sottoscrivere separatamente dichiarazioni fiscali e continuino ad essere riconosciuti, all’interno e all’esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, atteso che solamente il soggetto passivo unico è autorizzato a sottoscrivere tali dichiarazioni. Ne consegue che, in una fattispecie di tal genere, le prestazioni di servizi effettuate da un terzo a favore di un appartenente ad un simile gruppo devono essere considerate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come effettuate a favore non di un membro, ma dello stesso gruppo cui il medesimo appartiene. (v. punti 29, 32, dispositivo 1) Gli articoli 56, 193 e 196 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che in una situazione in cui lo stabilimento principale di una società situata in un paese terzo fornisce servizi a titolo oneroso ad una succursale della società medesima stabilita in uno Stato membro ed in cui la succursale stessa appartiene ad un gruppo di soggetti che possono essere considerati quali soggetto passivo unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro medesimo, è il gruppo stesso, in quanto beneficiario di detti servizi, ad essere debitore dell’imposta sul valore aggiunto applicabile. Infatti, l’articolo 196 della direttiva 2006/112 prevede che, in deroga alla regola generale stabilita all’articolo 193 di tale direttiva, secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta nello Stato membro dal soggetto passivo che effettui una prestazione di servizi imponibile, l’imposta sul valore aggiunto sia dovuta dal soggetto passivo beneficiario dei servizi medesimi qualora i servizi contemplati dall’articolo 56 della direttiva medesima siano forniti da un soggetto non stabilito in tale Stato membro. Orbene, la fornitura di detti servizi in una simile situazione costituisce un’operazione imponibile, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, e il gruppo cui appartiene la succursale beneficiaria dei servizi stessi è considerato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quale beneficiario di tali servizi. (v. punti 34, 35, 37, 38, dispositivo 2)