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cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014. Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) – Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato. Cause riunite C‑606/12 e C‑607/12."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 17, paragrafo 2, lettera f), Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato.
Cause riunite C-606/12 e C-607/12 Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) — Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessioni di beni – Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro – Esclusione di un trasferimento costituito dalla spedizione o dal trasporto di un bene tra due Stati membri – Presupposto – Rispedizione necessaria del bene al soggetto passivo nello Stato membro di origine [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale – Inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112 in assenza di rispedizione del bene nello Stato membro di origine [Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato. Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine. Dunque, la rispedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sopra citata. (v. punti 30-32 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33-38) Cause riunite C-606/12 e C-607/12 Dresser-Rand SA contro Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Genova) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) — Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni — Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro — Esclusione di un trasferimento costituito dalla spedizione o dal trasporto di un bene tra due Stati membri — Presupposto — Rispedizione necessaria del bene al soggetto passivo nello Stato membro di origine
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)]
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale — Inapplicabilità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112 in assenza di rispedizione del bene nello Stato membro di origine
[Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 17, § 2, f)] L’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l’esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.
Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine.
Dunque, la rispedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva sopra citata.
(v. punti 30-32 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 33-38)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 66, lettere da a) a c), Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione, Esigibilità, Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione, Emissione anteriore della fattura.
Causa C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66, lettere da a) a c) — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Esigibilità — Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Emissione anteriore della fattura» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione – Data dell’incasso del prezzo non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione – Inammissibilità, anche in caso di emissione anteriore della fattura (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 66) L’articolo 66 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato. (v. punto 36 e dispositivo) Causa C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66, lettere da a) a c) — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Esigibilità — Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Emissione anteriore della fattura» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Data dell’incasso del prezzo non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Inammissibilità, anche in caso di emissione anteriore della fattura (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 66) L’articolo 66 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato. (v. punto 36 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1, Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova, Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale, Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione, Durata massima del trasporto, Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, n. 1, lett. b), ii), 20, primo comma, e 138, n. 1] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, n. 2, lett. b)] Massima 1. Gli artt. 20, primo comma, e 138, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un’operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dal rispetto di un qualsivoglia termine entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene di cui trattasi a partire dallo Stato membro di cessione verso lo Stato membro di destinazione. Tuttavia, affinché possa operarsi una simile qualificazione e possa determinarsi il luogo di acquisto, occorre stabilire un nesso temporale e sostanziale tra la cessione del bene e il trasporto dello stesso, nonché una continuità nello svolgimento dell’operazione. Nel caso particolare dell’acquisto di un mezzo di trasporto nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), ii), di tale direttiva, la determinazione del carattere intracomunitario dell’operazione deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive nonché dell’intenzione dell’acquirente, purché essa sia suffragata da elementi oggettivi che consentano di identificare lo Stato membro nel quale è previsto che abbia luogo l’utilizzazione finale del bene di cui trattasi. A tal riguardo, fra gli elementi che possono presentare sicura rilevanza figurano, oltre alla durata nel tempo del trasporto del bene in questione, in particolare, il luogo di immatricolazione e di utilizzo abituale dello stesso, il luogo del domicilio dell’acquirente, nonché la presenza o l’assenza di legami che l’acquirente abbia con lo Stato membro di cessione o con un altro Stato membro. Nell’ipotesi specifica dell’acquisto di una barca a vela, possono altresì avere rilevanza lo Stato membro di bandiera nonché il luogo in cui la barca a vela sarà normalmente stazionata o ancorata e quello del suo svernamento. Tuttavia, nell’ambito di un acquisto intracomunitario non può esigersi che il trasporto di un mezzo di trasporto sia effettuato immediatamente dopo la sua cessione, che esso avvenga in modo ininterrotto e che il bene di cui trattasi non venga in alcun modo utilizzato prima o durante tale trasporto. Ciò che rileva è stabilire in quale Stato membro avrà luogo l’utilizzazione finale e duratura del mezzo di trasporto interessato. A tale riguardo, l’utilizzazione dello stesso nel corso del trasporto, anche a scopo ricreativo, rappresenta solo un periodo del tutto trascurabile rispetto alla durata della vita, in via generale, di un mezzo di trasporto. (v. punti 33, 45-46, 48, 50-51, dispositivo 1) 2. Per verificare se un mezzo di trasporto oggetto di un acquisto intracomunitario sia nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, occorre riferirsi al momento della cessione del bene di cui trattasi dal venditore all’acquirente, ossia al momento in cui il diritto di disporre di tale bene come proprietario è trasferito dal venditore all’acquirente. (v. punti 55, 57, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Art. 17, nn. 2 e 3, Art. 28 ter, parte A, n. 2, Diritto alla detrazione, Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri, Luogo degli acquisti intracomunitari di beni.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2) Massima Gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nella versione risultante dalla direttiva 92/111, devono essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che rientra nella situazione di cui al primo comma di quest’ultima disposizione non ha il diritto di detrarre immediatamente l’imposta sul valore aggiunto che ha gravato a monte su un acquisto intracomunitario. Infatti, atteso che i beni tassati a titolo di acquisti intracomunitari considerati effettuati nello Stato membro di identificazione, in applicazione dell’art. 28 ter, parte A, n. 2, primo comma, della sesta direttiva, non sono stati effettivamente introdotti in detto Stato membro, non si può considerare che le dette operazioni diano «diritto alla detrazione» ai sensi dell’art. 17 della sesta direttiva, che subordina la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato i beni e servizi intermedi acquistati dal soggetto passivo alla condizione che i beni e servizi così acquisiti vengano utilizzati per le esigenze delle operazioni tassate del soggetto passivo. Di conseguenza, siffatti acquisti intracomunitari non possono fruire del regime generale di detrazione previsto dal detto articolo. A tal proposito, il regime generale di detrazione dell’imposta, quale previsto dall’art. 17 della sesta direttiva, non è inteso a sostituirsi, in una situazione del genere, al regime specifico previsto all’art. 28 ter, parte A, n. 2, secondo comma, di tale direttiva, fondato su un meccanismo di riduzione della base imponibile che consente di correggere la doppia imposizione. (v. punti 40-43, 45 e dispositivo)