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Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5, Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali”, Sistema di promozione delle vendite, Carta di sconto, Base imponibile.
Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Nozione – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate – Esclusione Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo. Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione. Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore. (v. punti 18, 19, 22) I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta. Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate. In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo. (v. punti 18, 20-22) L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie. Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate. Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate. Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni. Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria. (v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo) Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Nozione — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate — Esclusione Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo. Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione. Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore. (v. punti 18, 19, 22) I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta. Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate. In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo. (v. punti 18, 20-22) L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie. Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate. Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate. Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni. Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria. (v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5, Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie, Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società, Esenzione.
Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 – Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società – Inclusione – Presupposto – Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo) Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 — Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società — Inclusione — Presupposto — Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Articolo 2, Prestazione di servizi a titolo oneroso, Servizi di telecomunicazioni, Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali, Commercializzazione tramite una rete di distributori.
Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti. (v. punto 26) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo. (v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo) Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti. (v. punto 26) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo. (v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, Esenzioni, Giroconti e pagamenti, Operazioni su titoli, Servizi di messaggeria elettronica per istituti di credito.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5 [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi di messaggeria elettronica per istituti finanziari, come i servizi swift. Dal momento che i servizi swift costituiscono servizi di messaggeria elettronica aventi ad oggetto unicamente la trasmissione di dati, essi non svolgono, in quanto tali, alcuna tra le funzioni di una delle operazioni finanziarie di cui al citato art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, cioè quelle aventi l’effetto di trasferire fondi o titoli, e non ne posseggono quindi le caratteristiche. (v. punti 34, 40 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 5, Esenzioni, Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali, Operazioni relative a titoli.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni relative a titoli considerate dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5) [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione. (v. punto 38 e dispositivo)