Documents - 12
cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013. Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Naczelny Sąd Administracyjny - Polonia. IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 132 a 134 e 168 - Esenzioni - Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro - Diritto a detrazione. Causa C-319/12."
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli da 132 a 134 e 168, Esenzioni, Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro, Diritto a detrazione.
Causa C-319/12 Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro — Diritto alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici – Ammissibilità – Esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza prendere in considerazione le finalità perseguite dagli organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, i), 133 e 134] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi educativi forniti a valle non assoggettati all’imposta in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della suddetta direttiva – Inapplicabilità di detta esonerazione a un soggetto passivo che non sia un organismo di istruzione di diritto pubblico – Riconoscimento del diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione da detta imposta. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte. Ne consegue che questi ultimi organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico. Al riguardo, nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere. (v. punti 33, 35, 37, 39, dispositivo 1) Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della disposizione nazionale che lo traspone, un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati a detta imposta. Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente essere considerato un organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e questi potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte. (v. punto 56, dispositivo 2) Causa C-319/12 Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro — Diritto alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici — Ammissibilità — Esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza prendere in considerazione le finalità perseguite dagli organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, i), 133 e 134]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Servizi educativi forniti a valle non assoggettati all’imposta in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della suddetta direttiva — Inapplicabilità di detta esonerazione a un soggetto passivo che non sia un organismo di istruzione di diritto pubblico — Riconoscimento del diritto alla detrazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione da detta imposta. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.
Ne consegue che questi ultimi organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico. Al riguardo, nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere.
(v. punti 33, 35, 37, 39, dispositivo 1)
Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della disposizione nazionale che lo traspone, un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati a detta imposta.
Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente essere considerato un organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e questi potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte.
(v. punto 56, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2, Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, Riconoscimento, Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico, Potere discrezionale degli Stati membri, Limiti, Principio di neutralità fiscale.
Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Finalità e sistematica – Principio di neutralità fiscale – Nozione – Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento – Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Organismi aventi carattere sociale – Criteri – Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente – Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo) Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Effetto diretto
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Finalità e sistematica — Principio di neutralità fiscale — Nozione — Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento — Nozioni distinte
(Direttiva del Consiglio 77/388)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale — Limiti
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Organismi aventi carattere sociale — Criteri — Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente — Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione.
(v. punto 32)
V. il testo della decisione.
(v. punti 46-48)
V. il testo della decisione.
(v. punti 50, 51)
L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico.
Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate.
Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 60-63 e dispositivo)