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cited in "Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013. Serebryannay vek EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna. IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 – Fatto generatore – Prestazioni reciproche – Operazioni a titolo oneroso – Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi – Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società. Causa C‑283/12."
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63, Fatto generatore, Prestazioni reciproche, Operazioni a titolo oneroso, Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi, Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società.
Causa C-283/12 Serebryannay vek EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi – Presupposto – Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro – Contratti di permuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione – Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)] Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche. (v. punti 38, 39) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto. Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche. (v. punti 41, 42 e dispositivo) Causa C-283/12 Serebryannay vek EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi — Presupposto — Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro — Contratti di permuta
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione — Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento — Inclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)] Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche.
(v. punti 38, 39)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto.
Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche.
(v. punti 41, 42 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 63, 65, 73 e 80, Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche, Permuta, IVA sui lavori edili, Fatto generatore, Esigibilità, Versamento anticipato della totalità del corrispettivo, Acconto, Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi, Effetto diretto.
Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi – Nozione – Acconto versato in natura – Inclusione – Presupposto – Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio – Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli – Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione – Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi – Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione. (v. punti 35-37) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati. Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro. (v. punti 38-40, dispositivo 1) Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti. Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati. (v. punti 47, 49, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punto 54, dispositivo 3) Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi — Nozione — Acconto versato in natura — Inclusione — Presupposto — Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio — Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie — Ammissibilità — Presupposti — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli — Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione — Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi — Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 — Effetto diretto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione.
(v. punti 35-37)
Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati.
Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro.
(v. punti 38-40, dispositivo 1)
Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti.
Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati.
(v. punti 47, 49, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punto 54, dispositivo 3)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Articolo 2, Prestazione di servizi a titolo oneroso, Servizi di telecomunicazioni, Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali, Commercializzazione tramite una rete di distributori.
Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti. (v. punto 26) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo. (v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo) Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma)
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti.
(v. punto 26)
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta.
Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo.
(v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte A, n. 1, e 27, Base imponibile, Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 6, 6, n. 2, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 27] Massima La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi, alle operazioni effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l’applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all’art. 27 di tale medesima direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. (v. punto 40 e dispositivo)