Documents - 10
cited in "Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013. Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Plovdiv contro Rodopi-M 91 OOD. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv. Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Bilancio dello Stato — Assenza di pregiudizio — Sanzione amministrativa. Causa C‑259/12."
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura, Regolarizzazione dell’inadempimento, Pagamento dell’imposta, Bilancio dello Stato, Assenza di pregiudizio, Sanzione amministrativa.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 267 TFUE)
2. Stati membri — Competenze che si sono riservati — Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali
3. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Portata — Penalità di mora prevista da uno Stato membro nei confronti del soggetto passivo che non abbia osservato l’obbligo di contabilizzazione — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Ammissibilità — Valutazione di determinate circostanze da parte del giudice nazionale alla luce degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 nonché alla luce del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273)
Massima
1. V. il testo della decisione.
(v. punto 27)
2. V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
3. Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode.
Infatti, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme dell’Unione. Si deve tuttavia sottolineare che un versamento tardivo dell’imposta non può essere assimilato, di per sé, ad una frode.
(v. punti 41-43 e dispositivo) Causa C-259/12 Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Plovdiv contro Rodopi-M 91 OOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura — Regolarizzazione dell’inadempimento — Pagamento dell’imposta — Bilancio dello Stato — Assenza di pregiudizio — Sanzione amministrativa» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto della causa principale
(Art. 267 TFUE)
Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata – Penalità di mora prevista da uno Stato membro nei confronti del soggetto passivo che non abbia osservato l’obbligo di contabilizzazione – Regolarizzazione dell’inadempimento – Pagamento dell’imposta – Ammissibilità – Valutazione di determinate circostanze da parte del giudice nazionale alla luce degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 nonché alla luce del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273) V. il testo della decisione.
(v. punto 27)
V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode.
Infatti, gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente delle norme dell’Unione. Si deve tuttavia sottolineare che un versamento tardivo dell’imposta non può essere assimilato, di per sé, ad una frode.
(v. punti 41-43 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Nozione di “attività economica”, Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta, Regime di inversione contabile, Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta, Ammenda, Principio di proporzionalità.
Causa C-263/11 Ainārs Rēdlihs contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di “attività economica” — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità» Massime della sentenza Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sfruttamento di un bene materiale – Nozione – Vendita di legname proveniente da un bosco privato – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma) Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Nozione – Cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore – Presupposto per l’inclusione – Esercizio dell’attività al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma) Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo – Normativa nazionale che consente di infliggere un’ammenda ad un singolo che non abbia adempiuto l’obbligo di farsi iscrivere al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non sia debitore di tale imposta – Ammenda equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) La vendita dei frutti di un bene materiale, quale la vendita di legname proveniente da un bosco privato, dev’essere considerata uno «sfruttamento» di tale bene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138. (v. punto 31) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, allorché le suddette cessioni sono effettuate per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità. Il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato a fini sia economici sia privati, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l’utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità. In quest’ultimo caso il raffronto tra, da un lato, le circostanze nelle quali l’interessato sfrutta effettivamente il bene e, dall’altro, quelle in cui viene di solito esercitata l’attività economica corrispondente può costituire uno dei metodi che consentono di verificare se l’attività considerata sia svolta al fine di realizzare introiti aventi carattere di stabilità. In tal senso, qualora l’interessato intraprenda iniziative di gestione forestale mobilitando mezzi analoghi a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, l’attività di cui trattasi dev’essere qualificata come «attività economica» ai sensi di tale disposizione. Inoltre, il fatto che le cessioni di legname di cui trattasi siano state effettuate per rimediare a effetti causati da forza maggiore non può di per sé far concludere che tali cessioni sono state effettuate occasionalmente e non «per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. (v. punti 34-37, 40, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 44-46) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente inflitta e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un’elusione della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata. (v. punto 55, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 57-63) Causa C-263/11 Ainārs Rēdlihs contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di “attività economica” — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità» Massime della sentenza Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sfruttamento di un bene materiale — Nozione — Vendita di legname proveniente da un bosco privato — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma)
Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 — Nozione — Cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore — Presupposto per l’inclusione — Esercizio dell’attività al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma)
Stati membri — Competenze che si sono riservati — Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali
Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo — Normativa nazionale che consente di infliggere un’ammenda ad un singolo che non abbia adempiuto l’obbligo di farsi iscrivere al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non sia debitore di tale imposta — Ammenda equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138)
Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza — Criterio non decisivo
(Art. 267 TFUE) La vendita dei frutti di un bene materiale, quale la vendita di legname proveniente da un bosco privato, dev’essere considerata uno «sfruttamento» di tale bene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138.
(v. punto 31)
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, allorché le suddette cessioni sono effettuate per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità.
Il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato a fini sia economici sia privati, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l’utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità. In quest’ultimo caso il raffronto tra, da un lato, le circostanze nelle quali l’interessato sfrutta effettivamente il bene e, dall’altro, quelle in cui viene di solito esercitata l’attività economica corrispondente può costituire uno dei metodi che consentono di verificare se l’attività considerata sia svolta al fine di realizzare introiti aventi carattere di stabilità. In tal senso, qualora l’interessato intraprenda iniziative di gestione forestale mobilitando mezzi analoghi a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, l’attività di cui trattasi dev’essere qualificata come «attività economica» ai sensi di tale disposizione.
Inoltre, il fatto che le cessioni di legname di cui trattasi siano state effettuate per rimediare a effetti causati da forza maggiore non può di per sé far concludere che tali cessioni sono state effettuate occasionalmente e non «per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.
(v. punti 34-37, 40, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 44-46)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente inflitta e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un’elusione della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata.
(v. punto 55, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 57-63)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, Principio di effettività, Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, Principio della neutralità fiscale.
Causa C-284/11 EMS-Bulgaria Transport OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio della neutralità fiscale» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Esercizio del diritto – Termine di decadenza – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di effettività – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 179, primo comma, 180 e 273) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta – Inammissibilità – Versamento di interessi moratori – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 179, primo comma, 180 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza che limita l’esercizio del diritto a detrazione, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, del successivo intervento di una proroga considerevole del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione. (v. punto 64, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Infatti, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di obblighi miranti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. In considerazione del ruolo preponderante che il diritto alla detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione appare sproporzionata nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato. (v. punti 67, 70, 77, dispositivo 2) Causa C-284/11 EMS-Bulgaria Transport OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio della neutralità fiscale» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Esercizio del diritto — Termine di decadenza — Ammissibilità — Presupposti — Rispetto del principio di effettività — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 179, primo comma, 180 e 273)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Principio della neutralità fiscale — Diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta — Inammissibilità — Versamento di interessi moratori — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 179, primo comma, 180 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza che limita l’esercizio del diritto a detrazione, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, del successivo intervento di una proroga considerevole del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione.
(v. punto 64, dispositivo 1)
Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
Infatti, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di obblighi miranti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. In considerazione del ruolo preponderante che il diritto alla detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione appare sproporzionata nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato.
(v. punti 67, 70, 77, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Articolo 4, paragrafo 3, TUE, Sesta direttiva, Articoli 2 e 22, Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado.
Causa C-500/10 Ufficio IVA di Piacenza contro Belvedere Costruzioni Srl (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna) «Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Articoli 2 e 22 — Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Recupero dell’imposta — Modalità processuali nazionali (Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 22) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, che prevede l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria. Infatti, in primo luogo, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non può contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di giudizio il quale, in forza dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si impone agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione e la cui tutela si impone anche in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, tale disciplina nazionale, permettendo la chiusura delle procedure più vecchie pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, costituisce non una rinuncia generale alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto per un dato periodo, bensì una disposizione eccezionale diretta a far osservare il principio del termine ragionevole. Inoltre, per il suo carattere puntuale e limitato, dovuto ai presupposti della sua applicazione, tale disciplina non crea significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme e, pertanto, non pregiudica il principio di neutralità fiscale. (v. punti 23, 26-28 e dispositivo) Causa C-500/10 Ufficio IVA di Piacenza contro Belvedere Costruzioni Srl (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna) «Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Articoli 2 e 22 — Estinzione automatica delle procedure pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Recupero dell’imposta – Modalità processuali nazionali (Art. 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 22) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’applicazione, in materia di imposta sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale eccezionale, che prevede l’estinzione automatica dei procedimenti pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, allorché tali procedimenti traggono origine da un ricorso proposto in primo grado più di dieci anni prima della data di entrata in vigore di detta disposizione e l’Amministrazione tributaria è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, con la conseguenza che tale estinzione automatica produce il passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, nonché l’estinzione del credito rivendicato dall’Amministrazione tributaria. Infatti, in primo luogo, l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non può contrastare con il rispetto del principio del termine ragionevole di giudizio il quale, in forza dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si impone agli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione e la cui tutela si impone anche in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, tale disciplina nazionale, permettendo la chiusura delle procedure più vecchie pendenti dinanzi al giudice tributario di terzo grado, costituisce non una rinuncia generale alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto per un dato periodo, bensì una disposizione eccezionale diretta a far osservare il principio del termine ragionevole. Inoltre, per il suo carattere puntuale e limitato, dovuto ai presupposti della sua applicazione, tale disciplina non crea significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme e, pertanto, non pregiudica il principio di neutralità fiscale. (v. punti 23, 26-28 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Diritto alla detrazione, Diminuzione dell’importo del diritto alla detrazione in caso di violazione dell’obbligo di utilizzare un registratore di cassa.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttive del Consiglio 67/227, art. 2, primo e secondo comma, e 77/388, artt. 2, 10, nn. 1 e 2, e 17, nn. 1 e 2) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388 — Provvedimenti nazionali in deroga — Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 27, n. 1) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari — Nozione di «imposte sulla cifra d’affari» — Portata (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 33) Massima 1. Il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, quale è stato definito all’art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva 67/227, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, ed agli artt. 2 e 10, nn. 1 e 2, nonché all’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7, non osta a che uno Stato membro limiti temporaneamente l’importo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte per i soggetti passivi che non hanno osservato una formalità di registrazione nella contabilità delle loro vendite, purché la sanzione così prevista rispetti il principio di proporzionalità. Infatti, nei limiti in cui esso mira a garantire l’esatta riscossione dell’imposta e a evitare l’evasione, detto obbligo contabile rientra tra le misure che gli Stati membri hanno la facoltà di adottare sul fondamento dell’art. 22, n. 8, della sesta direttiva. In tale contesto, prevedendo che, in caso di inosservanza di tale obbligo contabile, il soggetto passivo vede la parte dell’imposta sul valore aggiunto detraibile ridotta del 30%, la suddetta misura va considerata come costituente una sanzione amministrativa il cui effetto dissuasivo è diretto a garantire l’effettività del suddetto obbligo contabile. Compete tuttavia al giudice nazionale di verificare che le modalità di determinazione dell’importo della sanzione e le condizioni in base alle quali sono accertati, istruiti e, eventualmente, giudicati i fatti invocati dall’amministrazione tributaria per attuare la suddetta sanzione non conducano al risultato di privare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto della sua stessa sostanza e pertanto di ledere il principio di neutralità circa l’onere fiscale gravante su tutte le attività economiche. A tal proposito, un’aliquota della trattenuta limitata al 30% e che preserva dunque l’essenziale dell’importo dell’imposta pagata a monte, non appare né eccessiva né insufficiente ad assicurare un carattere dissuasivo alla sanzione in parola e quindi all’effettività di quest’ultima. Peraltro una siffatta trattenuta, basata sull’importo degli oneri versati dal soggetto passivo, non è manifestamente priva di qualsiasi collegamento col livello dell’attività economica dell’interessato. Inoltre, dal momento che tale sanzione ha per oggetto non la correzione di errori contabili, ma la prevenzione dei medesimi, non si può tener conto, nel valutarne la proporzionalità, del suo carattere forfettario risultante dall’applicazione dell’aliquota fissa del 30% e, di conseguenza, dell’assenza di rapporto fra tale importo e quello risultante dagli errori eventualmente commessi dal soggetto passivo. (v. punti 27-28, 34-37, 39, dispositivo 1) 2. Disposizioni nazionali, che prevedono che una sanzione amministrativa inflitta ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto quando si constata che essi non hanno rispettato l’obbligo di utilizzare un registratore di cassa per registrare nella loro contabilità il fatturato e l’importo dell’imposta dovuta, non costituiscono «misure particolari di deroga» dirette ad evitare talune frodi o evasioni fiscali ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva 77//388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 2004/7. Una misura del genere non può rientrare nell’ambito di applicazione del suddetto art. 27, n. 1, in quanto essa è della stessa natura di quelle previste all’art. 22, n. 8, della sesta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare l’evasione. (v. punti 41-43, dispositivo 2) 3. L’art. 33 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/7, non osta al mantenimento di disposizioni, come quelle che compaiono nella legge polacca relativa all’imposta sui beni e sui servizi, che prevedono una sanzione amministrativa che può essere inflitta ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto quando si constata che essi non hanno rispettato l’obbligo di utilizzare un registratore di cassa per registrare nella loro contabilità il fatturato e l’importo dell’imposta dovuta. (v. punto 49, dispositivo 3)