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cited in "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013. Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna. Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Principio della neutralità fiscale – Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente. Causa C‑138/12."
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 203, Principio della neutralità fiscale, Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente.
Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Imposta indebitamente fatturata – Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria – Motivi di diniego – Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti – Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura – Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Atti delle istituzioni – Direttive – Applicazione da parte degli Stati membri – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale (Art. 288, § 3, TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri – Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione. (v. punto 23) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria. (v. punti 27, 39, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 37) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. (v. punti 40, 41, dispositivo 2) Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Imposta indebitamente fatturata — Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria — Motivi di diniego — Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti — Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura — Violazione del principio di neutralità fiscale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203)
Atti delle istituzioni — Direttive — Applicazione da parte degli Stati membri — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale
(Art. 288, § 3, TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri — Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione.
(v. punto 23)
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.
Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria.
(v. punti 27, 39, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 37)
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.
(v. punti 40, 41, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione, Diniego, Articolo 203, Indicazione dell’IVA in fattura, Esigibilità, Sussistenza di un’operazione imponibile, Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura, Necessità.
Causa C-642/11 Stroy trans EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Ambito di applicazione – Insussistenza effettiva di un’operazione imponibile – Inclusione – Avviso di accertamento in rettifica – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e del legittimo affidamento – Diniego a causa dell’insussistenza di una realizzazione effettiva dell’operazione – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167 e 203) L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo disposto da detto articolo 203 diretto ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e segg. della richiamata direttiva è limitato dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, fintantoché l’emittente di una fattura non deduce una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale concernente tale emittente, a verificare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda a operazioni imponibili realmente effettuate da tale emittente. Il medesimo articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva. Tuttavia, il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda a un controllo dell’esistenza delle operazioni fatturate da un soggetto passivo e che essa regolarizzi, ove necessario, il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate dal soggetto passivo. Il risultato di tale controllo costituisce, alla stregua della dichiarazione e del pagamento, da parte dell’emittente della fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento che il giudice nazionale deve prendere in considerazione in sede di valutazione dell’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce il diritto alla detrazione del destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 32, 33, 35, 37, 38, dispositivo 1) I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 52, dispositivo 2) Causa C-642/11 Stroy trans EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Ambito di applicazione — Insussistenza effettiva di un’operazione imponibile — Inclusione — Avviso di accertamento in rettifica — Portata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e del legittimo affidamento — Diniego a causa dell’insussistenza di una realizzazione effettiva dell’operazione — Ammissibilità — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167 e 203) L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile.
Orbene, l’obbligo disposto da detto articolo 203 diretto ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e segg. della richiamata direttiva è limitato dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.
Inoltre, fintantoché l’emittente di una fattura non deduce una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale concernente tale emittente, a verificare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda a operazioni imponibili realmente effettuate da tale emittente.
Il medesimo articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva.
Tuttavia, il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda a un controllo dell’esistenza delle operazioni fatturate da un soggetto passivo e che essa regolarizzi, ove necessario, il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate dal soggetto passivo. Il risultato di tale controllo costituisce, alla stregua della dichiarazione e del pagamento, da parte dell’emittente della fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento che il giudice nazionale deve prendere in considerazione in sede di valutazione dell’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce il diritto alla detrazione del destinatario di una fattura in un caso concreto.
(v. punti 32, 33, 35, 37, 38, dispositivo 1)
I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punto 52, dispositivo 2)