Documents - 7 cited in "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013. Promociones y Construcciones BJ 200 SL. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada - Spagna. IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) - Procedura concorsuale a carattere volontario - Debitore dell’imposta - Soggetto passivo destinatario di talune operazioni - Nozione di "vendita giudiziale al pubblico incanto". Causa C-125/12."

IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), Procedura concorsuale a carattere volontario, Debitore dell’imposta, Soggetto passivo destinatario di talune operazioni, Nozione di "vendita giudiziale al pubblico incanto".
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura — Controllo non spettante alla Corte 2. Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità e della rilevanza delle questioni sollevate (Art. 267 TFUE) 3. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione del sistema e della finalità della normativa controversa 4. Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica — Deroga a una norma generale — Interpretazione restrittiva — Limite — Effetto utile della deroga [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)] 5. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Vendita giudiziale al pubblico incanto — Nozione — Vendita di un bene immobile eseguita nell’ambito di una procedura di liquidazione — Procedura concorsuale che interviene prima di una procedura di liquidazione — Inclusione — Presupposto [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)] Massima 1. V. il testo della decisione. (v. punto 14) 2. V. il testo della decisione. (v. punto 15) 3. V. il testo della decisione. (v. punto 22) 4. V. il testo della decisione. (v. punto 31) 5. L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di quest’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta procedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività economica o professionale di detto debitore. (v. punto 32 e dispositivo) Causa C-125/12 Promociones y Construcciones BJ 200 SL (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) — Procedura concorsuale a carattere volontario — Debitore dell’imposta — Soggetto passivo destinatario di talune operazioni — Nozione di “vendita giudiziale al pubblico incanto”» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013 Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Conformità della decisione di rinvio alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura – Controllo non spettante alla Corte Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Valutazione della necessità e della rilevanza delle questioni sollevate (Art. 267 TFUE) Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione del sistema e della finalità della normativa controversa Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Deroga a una norma generale – Interpretazione restrittiva – Limite – Effetto utile della deroga [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Vendita giudiziale al pubblico incanto – Nozione – Vendita di un bene immobile eseguita nell’ambito di una procedura di liquidazione – Procedura concorsuale che interviene prima di una procedura di liquidazione – Inclusione – Presupposto [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 199, § 1, g)] V. il testo della decisione. (v. punto 14) V. il testo della decisione. (v. punto 15) V. il testo della decisione. (v. punto 22) V. il testo della decisione. (v. punto 31) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di quest’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta procedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività economica o professionale di detto debitore. (v. punto 32 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Decisione 2004/290/CE, Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro, Autorizzazione, Articolo 2, punto 1, Nozione di “lavori di costruzione”, Interpretazione, Inclusione delle cessioni di beni, Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga, Restrizioni.
Causa C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH contro Finanzamt Lüdenscheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro — Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di “lavori di costruzione” — Interpretazione — Inclusione delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Deroga a una norma generale – Interpretazione restrittiva – Limite – Effetto utile della deroga Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Provvedimenti nazionali in deroga – Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta – Nozione di «lavori di costruzione» – Cessioni di beni – Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 1, 6, § 1, 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290, art. 2, punto 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Provvedimenti nazionali in deroga – Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta – Esercizio parziale di tale autorizzazione per determinate categorie di lavori e di operazioni (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290) V. il testo della decisione. (v. punti 25, 33) L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. (v. punto 35, dispositivo 1) La decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto. Spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nella controversia ad essa sottoposta e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto. (v. punto 50, dispositivo 2) Causa C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH contro Finanzamt Lüdenscheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro — Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di “lavori di costruzione” — Interpretazione — Inclusione delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica — Deroga a una norma generale — Interpretazione restrittiva — Limite — Effetto utile della deroga Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Provvedimenti nazionali in deroga — Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta — Nozione di «lavori di costruzione» — Cessioni di beni — Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 1, 6, § 1, 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290, art. 2, punto 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Provvedimenti nazionali in deroga — Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta — Esercizio parziale di tale autorizzazione per determinate categorie di lavori e di operazioni (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290) V. il testo della decisione. (v. punti 25, 33) L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. (v. punto 35, dispositivo 1) La decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto. Spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nella controversia ad essa sottoposta e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto. (v. punto 50, dispositivo 2)