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cited in "Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012. Purple Parking Ltd e Airparks Services Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale. Causa C‑117/11."
Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, Fiscalità, IVA, Sesta direttiva, Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), Esenzione di alcuni servizi di trasporto, Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto, Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica, Principio della neutralità fiscale.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 — Purple Parking et Airparks Services / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (causa C-117/11) «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale» Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Servizi, di parcheggio auto in un parcheggio esterno ad un aeroporto, da un lato, e di trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e l’aeroporto, dall’altro — Operazione da considerare come prestazione complessa unica (Direttive del Consiglio 77/388 e 92/111) (v. punto 41, dispositivo 1) Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell’imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un’esenzione con rimborso dell’imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l’aeroporto — Se, ai fini dell’IVA, l’operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte. Dispositivo La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante. Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 — Purple Parking et Airparks Services / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (causa C-117/11) «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale» Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Servizi, di parcheggio auto in un parcheggio esterno ad un aeroporto, da un lato, e di trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e l’aeroporto, dall’altro — Operazione da considerare come prestazione complessa unica (Direttive del Consiglio 77/388 e 92/111) (v. punto 41, dispositivo 1) Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell’imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un’esenzione con rimborso dell’imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l’aeroporto — Se, ai fini dell’IVA, l’operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte. Dispositivo La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.
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