Documents - 18 cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013. LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna. Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità. Causa C‑643/11."

Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione, Diniego, Articolo 203, Indicazione dell’IVA sulla fattura, Esigibilità, Sussistenza di un’operazione imponibile, Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario, Necessità.
Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Ambito di applicazione – Effettiva mancanza di un’operazione imponibile – Inclusione – Avviso di accertamento in rettifica – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento – Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione – Ammissibilità – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente. Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile. Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 64, dispositivo 2) Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Ambito di applicazione — Effettiva mancanza di un’operazione imponibile — Inclusione — Avviso di accertamento in rettifica — Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento — Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione — Ammissibilità — Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente. Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile. Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 64, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Diniego.
Causa C-285/11 Bonik EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, tenuto conto di evasioni e di irregolarità – Inammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178) Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Dato che il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta direttiva sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario. (v. punti 41-43, 45 e dispositivo) Causa C-285/11 Bonik EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, tenuto conto di evasioni e di irregolarità — Inammissibilità — Limiti — Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178) Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Dato che il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta direttiva sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario. (v. punti 41-43, 45 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 138, paragrafo 1, Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico, Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione, Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente.
Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Diniego dell’esenzione al venditore – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente – Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2) Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Diniego dell’esenzione al venditore — Ammissibilità — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente — Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Sesta direttiva, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Presupposti per l’esercizio, Articolo 273, Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione, Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali, Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione, Onere della prova, Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da uno dei suoi fornitori — Inammissibilità — Limiti — Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), 220, punto 1, e 226] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura — Rifiuto opposto malgrado il ricorrere dei presupposti sostanziali del diritto a detrazione e l’assenza di indizi che giustifichino il sospetto di irregolarità o frodi dell’emittente — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), e 273] Massima 1. Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi fornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni. (v. punto 50, dispositivo 1) 2. Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente. (v. punto 66, dispositivo 2) Cause riunite C-80/11 e C-142/11 Mahagében Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11) e Péter Dávid contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11) (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Baranya Megyei Bíróság e dallo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság) «Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Presupposti per l’esercizio — Articolo 273 — Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione — Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali — Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione — Onere della prova — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da uno dei suoi fornitori – Inammissibilità – Limiti – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), 220, punto 1, e 226] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura – Rifiuto opposto malgrado il ricorrere dei presupposti sostanziali del diritto a detrazione e l’assenza di indizi che giustifichino il sospetto di irregolarità o frodi dell’emittente – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), e 273] Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi fornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni. (v. punto 50, dispositivo 1) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente. (v. punto 66, dispositivo 2)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 13, parte B, lett. f), Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro, Principio della neutralità fiscale, Bingo meccanici con vincite versate in contanti ("mechanised cash bingo"), Slot machines, Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative, Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza ("due diligence").
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Disparità di trattamento di due prestazioni identiche o simili dal punto di vista del consumatore — Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 4. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 5. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] Massima 1. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest’ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige quindi che sia dimostrata anche l’effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento. (v. punto 36, dispositivo 1) 2. In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d’azzardo per quanto riguarda la concessione di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che non occorre tenere conto del fatto che i due giochi rientrano in categorie di licenza diverse e sono assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione. Tale disposizione ha lasciato un ampio margine discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di tale esenzione, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale. Ai fini della valutazione della comparabilità dei due giochi d’azzardo, la cui disparità di trattamento può comportare una violazione del principio di neutralità fiscale, sono irrilevanti elementi quali la liceità o illiceità della gestione dei giochi di azzardo, l’identità di coloro che gestiscono tali giochi e apparecchi e la forma giuridica sotto la quale essi svolgono le loro attività. Lo stesso dicasi per le differenze esistenti tra, da un lato, i pub/bar e le sale da gioco e, dall’altro, i casinò autorizzati per quanto riguarda il contesto nel quale i giochi d’azzardo sono in essi offerti, in particolare l’accessibilità da un punto di vista geografico e di orari nonché l’ambiente. Infine, nemmeno la circostanza che solo uno dei due tipi di gioco sia assoggettato ad un’imposta non armonizzata è idonea a giustificare la conclusione che detti tipi di gioco non siano comparabili. (v. punti 40-41, 45-48, 51, dispositivo 2) 3. Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l’utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest’ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. (v. punto 58, dispositivo 3) 4. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, benché un’amministrazione pubblica che segue una prassi generale possa essere vincolata da quest’ultima, resta pur sempre il fatto che il principio di parità di trattamento, il quale si estrinseca in materia d’imposta sul valore aggiunto nel principio di neutralità fiscale, deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Ne consegue che un soggetto passivo non può pretendere che una determinata prestazione debba essere assoggettata al medesimo trattamento fiscale di un’altra prestazione, laddove quest’ultimo trattamento non sia conforme alla normativa nazionale pertinente. (v. punti 61-64, dispositivo 4) 5. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ed abbia esentato dall’imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d’azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all’apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri. L’effetto diretto di una disposizione di una direttiva, quale l’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, non dipende né dall’esistenza di un errore intenzionale o di una negligenza commessi dallo Stato membro interessato all’atto della trasposizione della direttiva di cui trattasi né dall’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Pertanto, detta disposizione può essere invocata da un gestore di giochi o di apparecchi per giochi d’azzardo dinanzi ai giudici nazionali affinché siano disapplicate le norme di diritto interno incompatibili con tale disposizione. (v. punti 69-70, 74, dispositivo 5)
Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte A, n. 1, e 27, Base imponibile, Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 6, 6, n. 2, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 27] Massima La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi, alle operazioni effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l’applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all’art. 27 di tale medesima direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. (v. punto 40 e dispositivo)