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Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Rettifica, Furto di merci.
Causa C-550/11 PIGI — Pavleta Dimova ET contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Rettifica — Furto di merci» Massime — Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Facoltà degli Stati membri di esigere la rettifica in caso di furto – Nozione di furto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 2) V. il testo della decisione. (v. punti 21, 25) L’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali che esigono, all’atto della constatazione dell’assenza di beni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, la rettifica della detrazione dell’imposta operata a monte al momento dell’acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato. Infatti, gli Stati membri possono legittimamente prevedere la rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte in tutti i casi di furto di beni che consentano il diritto alla detrazione dell’imposta e ciò a prescindere dal fatto che le circostanze del furto siano state interamente acclarate o meno. A tal riguardo, è consentito agli Stati membri, laddove si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, utilizzare, nella loro legislazione tributaria interna, termini non identici a quelli utilizzati dalla disposizione di autorizzazione della direttiva, sempreché tali termini riflettano l’obiettivo perseguito da quest’ultima. Dato che la nozione di «furto» ricade, in linea di principio, nel settore del diritto penale, gli Stati membri possono legittimamente utilizzare termini che appaiano loro più idonei nell’ambito normativo fiscale volto a dare applicazione ad una disposizione del diritto dell’Unione in materia di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, e considerato che il furto implica l’«ammanco» dei beni di cui trattasi, ragion per cui non è possibile utilizzarli a fini di operazioni imponibili a valle, la normativa tributaria nazionale che indica la «constatazione dell’ammanco» quale motivo di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte e la sua applicazione da parte dell’amministrazione competente devono essere considerate quale idonea attuazione dell’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. (v. punti 29, 32, 34, 35, 37 e dispositivo) Causa C-550/11 PIGI — Pavleta Dimova ET contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Rettifica — Furto di merci» Massime — Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Facoltà degli Stati membri di esigere la rettifica in caso di furto — Nozione di furto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 2) V. il testo della decisione. (v. punti 21, 25) L’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali che esigono, all’atto della constatazione dell’assenza di beni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, la rettifica della detrazione dell’imposta operata a monte al momento dell’acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato. Infatti, gli Stati membri possono legittimamente prevedere la rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte in tutti i casi di furto di beni che consentano il diritto alla detrazione dell’imposta e ciò a prescindere dal fatto che le circostanze del furto siano state interamente acclarate o meno. A tal riguardo, è consentito agli Stati membri, laddove si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, utilizzare, nella loro legislazione tributaria interna, termini non identici a quelli utilizzati dalla disposizione di autorizzazione della direttiva, sempreché tali termini riflettano l’obiettivo perseguito da quest’ultima. Dato che la nozione di «furto» ricade, in linea di principio, nel settore del diritto penale, gli Stati membri possono legittimamente utilizzare termini che appaiano loro più idonei nell’ambito normativo fiscale volto a dare applicazione ad una disposizione del diritto dell’Unione in materia di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, e considerato che il furto implica l’«ammanco» dei beni di cui trattasi, ragion per cui non è possibile utilizzarli a fini di operazioni imponibili a valle, la normativa tributaria nazionale che indica la «constatazione dell’ammanco» quale motivo di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte e la sua applicazione da parte dell’amministrazione competente devono essere considerate quale idonea attuazione dell’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. (v. punti 29, 32, 34, 35, 37 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Nascita del diritto alla detrazione, Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società.
Causa C-153/11 Klub OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Bene d’investimento interamente destinato al patrimonio dell’impresa — Diritto alla detrazione — Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza di una pratica fraudolenta. Determinare se un soggetto passivo agisca in quanto tale è una questione di fatto che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche di tale soggetto passivo. Si può altresì considerare se siano state o meno intraprese azioni effettive al fine di realizzare gli interventi e di ottenere le autorizzazioni necessari per l’uso professionale del bene. (v. punti 41, 52 e dispositivo) Causa C-153/11 Klub OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Bene d’investimento interamente destinato al patrimonio dell’impresa – Diritto alla detrazione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza di una pratica fraudolenta. Determinare se un soggetto passivo agisca in quanto tale è una questione di fatto che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche di tale soggetto passivo. Si può altresì considerare se siano state o meno intraprese azioni effettive al fine di realizzare gli interventi e di ottenere le autorizzazioni necessari per l’uso professionale del bene. (v. punti 41, 52 e dispositivo)