Documents - 18 cited in "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012. Portugal Telecom SGPS SA contro Fazenda Pública. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul. IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle. Causa C‑496/11."

IVA, Sesta direttiva, Articoli 17, paragrafo 2, e 19, Detrazioni, Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding, Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle.
Causa C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding – Diritto alla detrazione – Presupposti – Modalità di calcolo (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività. (v. punto 49 e dispositivo) Causa C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding — Diritto alla detrazione — Presupposti — Modalità di calcolo (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività. (v. punto 49 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Detrazione dell’imposta pagata a monte, Articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19, “Sovvenzioni” utilizzate per l’acquisto di beni e di servizi, Limitazione del diritto alla detrazione.
Causa C-25/11 Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 — “Sovvenzioni” utilizzate per l’acquisto di beni e di servizi — Limitazione del diritto alla detrazione» Massime della sentenza Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Limitazioni del diritto alla detrazione – Sovvenzioni (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 5, e 19) Le informazioni che devono essere fornite alla Corte di giustizia nell’ambito di una decisione di rinvio pregiudiziale non servono solo a consentire alla Corte di dare risposte utili al giudice del rinvio, ma devono anche conferire ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia. A tal fine, è necessario che il giudice del rinvio definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Pertanto, quando le informazioni fornite dal giudice del rinvio sono sufficienti per evidenziare l’oggetto del procedimento principale e le sue principali implicazioni per l’ordinamento giuridico dell’Unione nonché per consentire agli Stati membri di presentare le loro osservazioni conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte e di partecipare efficacemente al procedimento dinanzi a quest’ultima e alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere considerata ricevibile. (v. punti 30-31) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, qualora autorizzi soggetti passivi misti a operare la detrazione prevista da dette disposizioni secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e servizi, calcoli l’importo detraibile, per settori nei quali tali soggetti passivi effettuano soltanto operazioni imponibili, includendo «sovvenzioni» esenti da imposta nel denominatore della frazione utilizzata per determinare il prorata di detrazione. Nel momento in cui il soggetto passivo è stato autorizzato a operare la detrazione secondo il metodo della destinazione effettiva, l’articolo 19 della sesta direttiva non è più applicabile e non può pertanto limitare il diritto alla detrazione in detti settori come risulta da tale direttiva. (v. punti 42-43 e dispositivo) Causa C-25/11 Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Articoli 17, paragrafi 2 e 5, e 19 — “Sovvenzioni” utilizzate per l’acquisto di beni e di servizi — Limitazione del diritto alla detrazione» Massime della sentenza Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Portata (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Limitazioni del diritto alla detrazione — Sovvenzioni (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 5, e 19) Le informazioni che devono essere fornite alla Corte di giustizia nell’ambito di una decisione di rinvio pregiudiziale non servono solo a consentire alla Corte di dare risposte utili al giudice del rinvio, ma devono anche conferire ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia. A tal fine, è necessario che il giudice del rinvio definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Pertanto, quando le informazioni fornite dal giudice del rinvio sono sufficienti per evidenziare l’oggetto del procedimento principale e le sue principali implicazioni per l’ordinamento giuridico dell’Unione nonché per consentire agli Stati membri di presentare le loro osservazioni conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte e di partecipare efficacemente al procedimento dinanzi a quest’ultima e alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere considerata ricevibile. (v. punti 30-31) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, qualora autorizzi soggetti passivi misti a operare la detrazione prevista da dette disposizioni secondo la destinazione della totalità o di parte dei beni e servizi, calcoli l’importo detraibile, per settori nei quali tali soggetti passivi effettuano soltanto operazioni imponibili, includendo «sovvenzioni» esenti da imposta nel denominatore della frazione utilizzata per determinare il prorata di detrazione. Nel momento in cui il soggetto passivo è stato autorizzato a operare la detrazione secondo il metodo della destinazione effettiva, l’articolo 19 della sesta direttiva non è più applicabile e non può pertanto limitare il diritto alla detrazione in detti settori come risulta da tale direttiva. (v. punti 42-43 e dispositivo)