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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013. Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber). Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali. Causa C‑424/11."
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento, Portata, Regimi di pensioni di vecchiaia professionali.
Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia – Esclusione – Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo) Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia — Esclusione — Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo)