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Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 170 e 171, Ottava direttiva TVA, Articolo 1, Direttiva 2008/9/CE, Articolo 3, lettera a), Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca.
Cause riunite C-318/11 e C-319/11 Daimler AG e Widex A/S contro Skatteverket (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Förvaltningsrätten i Falun) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 170 e 171 — Ottava direttiva TVA — Articolo 1 — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 3, lettera a) — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese — Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Ambito di applicazione ratione personae – Soggetto passivo che, a partire da un centro di attività stabile effettua unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili – Inclusione – Detenzione di una società controllata al 100% nello Stato membro del rimborso – Irrilevanza [Direttive del Consiglio 79/1072, art. 1, come modificata dalla direttiva 2006/98, e 2008/9, art. 3, a)] Non può ritenersi che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, come modificata dalla direttiva 2006/98, e dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro. Infatti, la nozione di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» implica due requisiti cumulativi, relativi, da un lato, all’esistenza di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» e, dall’altro, allo svolgimento di «operazioni» dal medesimo. Ai fini dell’esclusione al diritto al rimborso, dev’essere accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili da parte del centro di attività stabile o della stabile organizzazione nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, e non la semplice capacità del centro medesimo o dell’organizzazione medesima a realizzare operazioni di tal genere. Nel caso in cui sia pacifico che un’impresa non realizza operazioni imponibili a valle, tramite i suoi servizi di prove tecniche e di ricerca, nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, dev’essere riconosciuto un diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, senza necessità di esaminare, peraltro, se tale impresa disponga effettivamente di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» ai sensi delle disposizioni da interpretare, atteso che i due requisiti che compongono il criterio di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» e di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» sono cumulativi. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una controllata al 100% quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate. Infatti, una simile società controllata al 100% costituisce una persona giuridica autonomamente soggetta ad imposta. (v. punti 32, 37-39, 44, 48, 51, dispositivo 1, 2) Cause riunite C-318/11 e C-319/11 Daimler AG e Widex A/S contro Skatteverket (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Förvaltningsrätten i Falun) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 170 e 171 — Ottava direttiva TVA — Articolo 1 — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 3, lettera a) — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese — Soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese — Ambito di applicazione ratione personae — Soggetto passivo che, a partire da un centro di attività stabile effettua unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili — Inclusione — Detenzione di una società controllata al 100% nello Stato membro del rimborso — Irrilevanza [Direttive del Consiglio 79/1072, art. 1, come modificata dalla direttiva 2006/98, e 2008/9, art. 3, a)] Non può ritenersi che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, ad esclusione di operazioni imponibili, disponga, in tale altro Stato membro, di un «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di una «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni», ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, come modificata dalla direttiva 2006/98, e dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro. Infatti, la nozione di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» o di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» implica due requisiti cumulativi, relativi, da un lato, all’esistenza di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» e, dall’altro, allo svolgimento di «operazioni» dal medesimo. Ai fini dell’esclusione al diritto al rimborso, dev’essere accertata la realizzazione effettiva di operazioni imponibili da parte del centro di attività stabile o della stabile organizzazione nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, e non la semplice capacità del centro medesimo o dell’organizzazione medesima a realizzare operazioni di tal genere. Nel caso in cui sia pacifico che un’impresa non realizza operazioni imponibili a valle, tramite i suoi servizi di prove tecniche e di ricerca, nello Stato di presentazione della domanda di rimborso, dev’essere riconosciuto un diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, senza necessità di esaminare, peraltro, se tale impresa disponga effettivamente di un «centro di attività stabile» o di una «stabile organizzazione» ai sensi delle disposizioni da interpretare, atteso che i due requisiti che compongono il criterio di «centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni» e di «stabile organizzazione dalla quale [sono state] effettuate operazioni» sono cumulativi. Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che il soggetto passivo disponga, nello Stato membro di presentazione della domanda di rimborso, di una controllata al 100% quasi esclusivamente destinata a fornirgli una serie di servizi in relazione con le prove tecniche effettuate. Infatti, una simile società controllata al 100% costituisce una persona giuridica autonomamente soggetta ad imposta. (v. punti 32, 37-39, 44, 48, 51, dispositivo 1, 2)