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Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento, Portata.
Causa C-275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contro Finanzamt Bayreuth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Portata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Servizi di gestione prestati da un gestore esterno – Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento – Inclusione – Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6, e 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, art. 5 octies] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Obiettivo – Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] V. il testo della decisione. (v. punto 20) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107. A tale proposito, per essere considerati «operazioni esenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. (v. punti 21, 33 e dispositivo) L’obiettivo dell’esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, è quello di agevolare ai piccoli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento collettivo escludendo i costi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di garantire la neutralità del sistema comune di detta imposta quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo. Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva. (v. punti 30, 31) Causa C-275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contro Finanzamt Bayreuth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Portata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Servizi di gestione prestati da un gestore esterno — Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento — Inclusione — Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6, e 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, art. 5 octies] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Obiettivo — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] V. il testo della decisione. (v. punto 20) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107. A tale proposito, per essere considerati «operazioni esenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. (v. punti 21, 33 e dispositivo) L’obiettivo dell’esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, è quello di agevolare ai piccoli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento collettivo escludendo i costi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di garantire la neutralità del sistema comune di detta imposta quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo. Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva. (v. punti 30, 31)
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, Sesta direttiva IVA, Ambito di applicazione, Esenzioni dall'IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 1, Concessione, negoziazione e gestione di crediti, Prestiti ad usura, Attività illecita ai sensi della normativa nazionale.
Dispositivo Dispositivo Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’attività di prestito ad usura, costituente nell’ordinamento nazionale illecito penale, rientra, nonostante la sua natura illecita, nell’ambito di applicazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può assoggettare tale attività all’imposta sul valore aggiunto qualora l’attività corrispondente di concessione di prestiti in denaro ad interessi non eccessivamente elevati sia esente da tale imposta.