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cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012. T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa. Causa C‑594/10."
Sesta direttiva IVA, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Limitazione, Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo, Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa.
Causa C-594/10 T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Base imponibile – Utilizzo, da parte del soggetto passivo, a fini tanto professionali che privati, di veicoli destinati alla sua impresa [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 11, parte A, § 1, c)] L’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l’uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell’importanza effettiva di quest’ultimo. (v. punto 38 e dispositivo) Causa C-594/10 T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Base imponibile — Utilizzo, da parte del soggetto passivo, a fini tanto professionali che privati, di veicoli destinati alla sua impresa [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 11, parte A, § 1, c)] L’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l’uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell’importanza effettiva di quest’ultimo. (v. punto 38 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte, Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226] Massima Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione di servizi è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale. Infatti, soltanto le indicazioni menzionate all’art. 226 della direttiva 2006/112 devono figurare obbligatoriamente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sulle fatture emesse in applicazione dell’art. 220 di tale direttiva. Ne consegue che gli Stati membri non possono condizionare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto delle fatture che non siano espressamente previste dalle disposizioni di detta direttiva. (v. punti 40-41, 45 e dispositivo)