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cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2011. Vlaamse Oliemaatschappij NV contro FOD Financiën. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Belgio. Sesta direttiva IVA - Debitori dell’imposta - Terzo responsabile in solido - Regime del deposito diverso dal deposito doganale - Responsabilità solidale del depositario di beni e del soggetto passivo proprietario di tali beni - Buona fede o assenza di colpa o negligenza del depositario. Causa C-499/10."
Sesta direttiva IVA, Debitori dell’imposta, Terzo responsabile in solido, Regime del deposito diverso dal deposito doganale, Responsabilità solidale del depositario di beni e del soggetto passivo proprietario di tali beni, Buona fede o assenza di colpa o negligenza del depositario.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Facoltà per gli Stati membri di considerare responsabile in solido per il pagamento dell’imposta una persona diversa dal debitore (art. 21, n. 3, della sesta direttiva) (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 21, n. 3) Massima L’art. 21, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di prevedere che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale sia responsabile in solido per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per una fornitura di merci, provenienti da tale deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario delle stesse merci assoggettato a tale imposta, anche qualora il gestore del deposito sia in buona fede o non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza. Infatti, provvedimenti nazionali che danno luogo, de facto, ad un sistema di responsabilità solidale oggettiva eccedono quanto è necessario per preservare i diritti dell’Erario. Far ricadere la responsabilità del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto su un soggetto diverso dal debitore di tale imposta, per quanto tale soggetto sia un depositario fiscale autorizzato, senza che possa sottrarvisi fornendo la prova di essere completamente estraneo alla condotta di tale debitore dell’imposta deve, pertanto, essere ritenuto incompatibile con il principio di proporzionalità. Risulterebbe infatti chiaramente sproporzionato imputare, in modo incondizionato, al citato soggetto i mancati introiti causati dalla condotta di un terzo soggetto passivo sulla quale egli non ha alcuna influenza. La circostanza che il soggetto diverso dal debitore dell’imposta abbia agito in buona fede utilizzando tutta la diligenza di un operatore avveduto, che abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere e che sia esclusa la sua partecipazione a un’evasione costituiscono elementi da prendere in considerazione per determinare la possibilità di obbligare in solido tale soggetto a versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta. (v. punti 24, 26, 28 e dispositivo)