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cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 luglio 2011. Stato belga contro Pierre Henfling e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Cour d'appel de Mons - Belgio. Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Art. 6, n. 4 - Esenzione - Art. 13, parte B, lett. f) - Giochi d’azzardo - Servizi forniti da un commissionario (ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale esercita un’attività di raccolta di scommesse. Causa C-464/10."
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Art. 6, n. 4, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. f), Giochi d’azzardo, Servizi forniti da un commissionario (ricevitore) che agisce in nome proprio ma per conto di un committente il quale esercita un’attività di raccolta di scommesse.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f)] Massima Gli artt. 6, n. 4, e 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, qualora un operatore economico partecipi in nome proprio, ma per conto di un’impresa che organizza un’attività di accettazione di scommesse, alla raccolta di scommesse rientranti nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale art. 13, parte B, lett. f), si considera che quest’ultima impresa fornisca all’operatore di cui trattasi una prestazione di scommesse rientrante in tale esenzione, ai sensi del detto art. 6, n. 4. (v. punto 44 e dispositivo)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Art. 135, n. 1, lett. i), Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo, Presupposti e limiti, Potere di determinazione degli Stati membri.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, n. 1, lett. i)] Massima L’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione consente loro di esentare dall’IVA soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro. Infatti, tale disposizione lascia un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi, dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali il beneficio di tale esenzione può essere subordinato. Il suo testo, peraltro, non contiene alcun elemento che consenta di desumere che il legislatore comunitario avrebbe inteso porre in essere una restrizione di ordine quantitativo di una qualsivoglia natura, al fine, in particolare, di assicurare che almeno il 50% dei giochi d’azzardo con poste di denaro gestiti e organizzati in uno Stato membro o almeno il 50% del fatturato prodotto dalla gestione e dall’organizzazione di siffatti giochi possano rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista. Peraltro, il principio di neutralità fiscale, secondo cui prestazioni di servizio simili, che si trovano pertanto in concorrenza le une con le altre, non devono essere trattate in modo differente dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, non si oppone ad una simile normativa. Infatti, se non si vuole privare l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2066/112 e l’ampio margine di valutazione discrezionale che tale disposizione riconosce agli Stati membri di ogni effetto utile, tale principio non può essere interpretato nel senso che osta a che una forma di gioco d’azzardo con poste di denaro venga esentata dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto mentre un’altra forma di gioco non lo sia, purché tuttavia le due forme di gioco non siano tra di loro in concorrenza. (v. punti 26-27, 34-35, 39 e dispositivo)