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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 luglio 2012. X contro Staatssecretaris van Financiën. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2 — Parte di un bene d’investimento a destinazione aziendale — Uso temporaneo a fini privati — Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene — Pagamento dell’IVA per le modifiche permanenti — Diritto alla detrazione. Causa C‑334/10."
Sesta direttiva IVA, Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, Parte di un bene d’investimento a destinazione aziendale, Uso temporaneo a fini privati, Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene, Pagamento dell’IVA per le modifiche permanenti, Diritto alla detrazione.
Causa C-334/10 X contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2 — Parte di un bene d’investimento a destinazione aziendale — Uso temporaneo a fini privati — Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene — Pagamento dell’IVA per le modifiche permanenti — Diritto alla detrazione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni d’investimento – Uso temporaneo a fini privati di una parte di un bene a destinazione aziendale – Diritto alla deduzione delle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene – Presupposto – Intenzione di usare il bene modificato per esigenze aziendali – Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a) e b), 11, parte A, § 1, c), e 17, § 2] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, 11, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, un soggetto passivo che usi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento destinato alla sua azienda ha diritto, in applicazione di tali disposizioni, alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sulle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene, anche se tali modifiche sono state effettuate in vista del suddetto uso temporaneo a fini privati, e che, dall’altro, tale diritto a detrazione sussiste a prescindere dalla questione se nell’acquisto del bene di investimento, cui sono state apportate dette modifiche, sia stata fatturata l’imposta sul valore aggiunto al soggetto passivo e se questi l’abbia detratta. Al riguardo, è proprio l’intenzione del soggetto passivo, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali che consente di determinare se, nel momento in cui procede all’operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i detti beni e servizi. Tra tali elementi figurano, in particolare, la natura dei beni considerati e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto degli stessi e il loro uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. Tuttavia, il fatto che beni acquisiti per fini legati ad un’attività economica non siano immediatamente impiegati per detta attività, in linea generale non è idoneo a negare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte. Un uso iniziale a fini esclusivamente privati è conforme al principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e può essere considerato un uso misto di un bene d’investimento destinato all’azienda. (v. punti 19, 23, 31-32, 34, 43 e dispositivo) Causa C-334/10 X contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2 — Parte di un bene d’investimento a destinazione aziendale — Uso temporaneo a fini privati — Aggiunta di modifiche permanenti a detto bene — Pagamento dell’IVA per le modifiche permanenti — Diritto alla detrazione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Uso temporaneo a fini privati di una parte di un bene a destinazione aziendale — Diritto alla deduzione delle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene — Presupposto — Intenzione di usare il bene modificato per esigenze aziendali — Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a) e b), 11, parte A, § 1, c), e 17, § 2] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, 11, lettere a) e b), 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), e 17, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, un soggetto passivo che usi temporaneamente a fini privati una parte di un bene di investimento destinato alla sua azienda ha diritto, in applicazione di tali disposizioni, alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sulle spese sostenute per apportare modifiche permanenti a detto bene, anche se tali modifiche sono state effettuate in vista del suddetto uso temporaneo a fini privati, e che, dall’altro, tale diritto a detrazione sussiste a prescindere dalla questione se nell’acquisto del bene di investimento, cui sono state apportate dette modifiche, sia stata fatturata l’imposta sul valore aggiunto al soggetto passivo e se questi l’abbia detratta. Al riguardo, è proprio l’intenzione del soggetto passivo, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali che consente di determinare se, nel momento in cui procede all’operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i detti beni e servizi. Tra tali elementi figurano, in particolare, la natura dei beni considerati e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto degli stessi e il loro uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. Tuttavia, il fatto che beni acquisiti per fini legati ad un’attività economica non siano immediatamente impiegati per detta attività, in linea generale non è idoneo a negare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte. Un uso iniziale a fini esclusivamente privati è conforme al principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e può essere considerato un uso misto di un bene d’investimento destinato all’azienda. (v. punti 19, 23, 31-32, 34, 43 e dispositivo)