Documents - 7 cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010. État du Grand-Duché de Luxembourg e Administration de l’enregistrement et des domaines contro Pierre Feltgen e Bacino Charter Company SA. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Cour de cassation - Lussemburgo. Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 15, punti 4, lett. a), e 5 - Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni - Portata. Causa C-116/10."

Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 15, punti 4, lett. a), e 5, Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni, Portata.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione del noleggio di navi adibite alla navigazione d’alto mare (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punto 5) Massima L’art. 15, punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio. Difatti, detto articolo si riferisce alle locazioni di navi adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Affinché una tale prestazione di locazione possa essere esentata a titolo di detta disposizione, è necessario che il locatario della nave interessata utilizzi la medesima per esercitare un’attività economica. Ne consegue che, se una nave viene data in locazione a persone che l’utilizzano esclusivamente a fini di diporto e non a scopo di lucro, al di fuori di qualsiasi attività economica, la prestazione di locazione non soddisfa le condizioni esplicite di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto poste dall’art. 15, punto 5, della sesta direttiva. (v. punti 13, 14, 21 e dispositivo)