Documents - 10 cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2011. Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp contro Skatteverket. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Regeringsrätten - Svezia. Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Esenzioni - Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali - Operazioni relative a titoli. Causa C-540/09."

Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 5, Esenzioni, Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali, Operazioni relative a titoli.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni relative a titoli considerate dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5) [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione. (v. punto 38 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte A, n. 1, lett. j), Esenzione, Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario, Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo.
Causa C-473/08 Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz contro Finanzamt Dresden I (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sächsisches Finanzgericht) «Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte A, n. 1, lett. j) — Esenzione — Lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario — Prestazioni fornite da un insegnante indipendente nell’ambito di corsi di formazione professionale periodica organizzati da un istituto terzo» Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 I ‐ 910 Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. j)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 13, parte A, n. 1, lett. j)] L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di insegnamento fornite da un ingegnere, presso un istituto di formazione registrato come associazione di diritto privato, ai partecipanti a corsi di formazione professionale, sanciti da un esame, che già possiedano almeno un diploma di livello universitario in architettura o in ingegneria o che dispongano di una formazione equivalente, possono costituire «lezioni (…) relative all’insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di tale disposizione. Parimenti, attività diverse da quella d’insegnamento propriamente detta possono costituire siffatte lezioni, purché tali attività siano svolte sostanzialmente nell’ambito della trasmissione di conoscenze e di competenze tra un docente e gli scolari o gli studenti, riguardante l’insegnamento scolastico o universitario. Se necessario, spetta al giudice nazionale verificare se tutte le attività di cui trattasi, svolte dall’insegnante, costituiscano «lezioni» relative all’«insegnamento scolastico o universitario» ai sensi di detta disposizione. (v. punto 38, dispositivo 1) L’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non si può ritenere che un soggetto autonomo, socio di una società di diritto civile, il quale fornisca prestazioni d’insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione professionale periodica proposti da un ente terzo, abbia impartito lezioni «a titolo personale», ai sensi di tale disposizione, in quanto è detto ente, e non l’insegnante di cui trattasi, il responsabile dell’istituto di formazione nel cui ambito quest’ultimo ha impartito lezioni e ha fornito prestazioni di formazione ai partecipanti ai corsi. Tale ultima circostanza, di per sé, è tale da escludere la possibilità di ritenere che l’insegnante — e quindi la società civile di cui è socio — abbia impartito lezioni «a titolo personale» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della sesta direttiva. A tal riguardo, il semplice fatto di svolgere «in modo indipendente» un’attività economica e di soddisfare gli altri criteri enunciati all’art. 4 della sesta direttiva per poter essere considerato soggetto all'imposta sul valore aggiunto non può senz’altro indurre a ritenere che un insegnante, il quale non è legato da un contratto di lavoro o da un vincolo di subordinazione analogo a quello risultante da un siffatto contratto, svolga le proprie attività economiche «a titolo personale» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. j), di tale direttiva. (v. punti 48, 52-53, 55, dispositivo 2)