Documents - 12 cited in "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2011. Vandoorne NV contro Belgische Staat. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Hof van Beroep te Gent - Belgio. Sesta direttiva IVA - Artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5 - Base imponibile - Misure di semplificazione - Tabacchi lavorati - Fascette fiscali - Prelievo unico dell’IVA alla fonte - Fornitore intermedio - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Diniego di rimborso dell’IVA. Causa C-489/09."

Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5, Base imponibile, Misure di semplificazione, Tabacchi lavorati, Fascette fiscali, Prelievo unico dell’IVA alla fonte, Fornitore intermedio, Mancato pagamento totale o parziale del prezzo, Diniego di rimborso dell’IVA.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5) Massima Gli artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/7, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, la quale, prevedendo, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di lottare contro la frode o l’evasione fiscale connesse ai tabacchi lavorati, la riscossione di tale imposta mediante fascette fiscali in un’unica soluzione e alla fonte presso il fabbricante o l’importatore di tali prodotti, esclude il diritto, per i fornitori intermedi che intervengono successivamente nella catena delle ulteriori cessioni, di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo dei suddetti prodotti da parte dell’acquirente. Infatti, l’art. 27, n. 1, della sesta direttiva osta soltanto alle misure idonee ad avere effetti non trascurabili sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Orbene, sebbene in alcune circostanze, quali la perdita dei prodotti, la loro svendita o la loro vendita irregolare ad un prezzo diverso da quello al dettaglio indicato sulle fascette fiscali, il produttore o l’importatore, nell’ambito del regime derogatorio menzionato, potrebbe essere tenuto a versare un importo a titolo di detta imposta superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del sistema armonizzato di diritto comune di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, la mera eventualità che siffatte circostanze si producano non è tuttavia sufficiente per considerare che tale regime potrebbe avere effetti non trascurabili sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Infatti, una misura di semplificazione implica, per sua natura, un approccio più generale rispetto a quello della regola che essa sostituisce, e non corrisponde quindi necessariamente all’esatta situazione di ogni soggetto passivo. Inoltre, poiché i fornitori intermedi non sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di tabacchi lavorati, essi non possono chiederne il rimborso, in forza dell’art. 11, parte C, n. 1, della sesta direttiva, in caso di mancato pagamento del prezzo di tali cessioni da parte dell’acquirente. A tal proposito, il fatto che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto versato alla fonte dal fabbricante o dall’importatore mediante fascette fiscali sia compreso, da un punto di vista economico, nel prezzo delle cessioni effettuate a tali fornitori, è irrilevante. Infatti, una simile circostanza non rimette in discussione sotto alcun profilo il fatto che i suddetti fornitori non abbiano alcun debito fiscale sulla base delle norme relative all’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, dal momento che, nell’ambito di un siffatto regime di riscossione semplificata dell’imposta sul valore aggiunto, l’importo dell’imposta assolta dal fabbricante o dall’importatore mediante fascette fiscali non è legato al corrispettivo realmente ricevuto da ogni fornitore, bensì al prezzo dei prodotti allo stadio del consumo finale, il fatto che un fornitore intermedio perda il proprio credito nei confronti della sua controparte contrattuale non determina alcuna riduzione della base imponibile. Infine, nell’ambito di un siffatto regime di semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentire ad un fornitore intermedio di ottenere il rimborso parziale, o addirittura totale, di tale imposta, quando l’acquirente non paga il prezzo delle cessioni, rischierebbe non solo di complicare significativamente la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ma anche di favorire gli abusi e le frodi, mentre la semplificazione della riscossione di tale imposta e la prevenzione di siffatti abusi e frodi costituiscono proprio gli obiettivi perseguiti da tale regime, conformemente all’art. 27, n. 1, della sesta direttiva. Ne consegue che l’esclusione del diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto per un fornitore intermedio in caso di mancato pagamento del prezzo da parte dell’acquirente di tabacchi lavorati ceduti a quest’ultimo costituisce una conseguenza inerente a un siffatto regime, che ha come scopo ed effetto, conformemente ai criteri di cui all’art. 27, n. 1, della sesta direttiva, di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di lottare contro la frode o l’evasione fiscale connesse a tali prodotti. (v. punti 30, 31, 38-40, 43, 45, 46 e dispositivo)