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cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 dicembre 2010. Everything Everywhere Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. Domanda di pronuncia pregiudiziale : High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Regno Unito. Sesta direttiva IVA - Esenzione - Art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3 - Negoziazione di crediti - Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti - Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica - Spese supplementari fatturate in caso di utilizzo di determinati metodi di pagamento per servizi di telefonia mobile. Causa C-276/09."
Sesta direttiva IVA, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3, Negoziazione di crediti, Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti, Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica, Spese supplementari fatturate in caso di utilizzo di determinati metodi di pagamento per servizi di telefonia mobile.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 13 parte B, lett. d), punti 1 e 3] Massima Ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, le spese supplementari fatturate da un prestatore di servizi di telecomunicazioni ai suoi clienti, qualora questi ultimi paghino detti servizi non con il sistema dell’addebito diretto o con giroconto tramite il Bankers’ Automated Clearing System (BACS), ma con carta di credito, carta di debito, assegno oppure in contanti presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato a ricevere il pagamento per conto di tale prestatore di servizi, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale, consistente nel fornire servizi di telecomunicazioni. Invero, una siffatta attività, alla quale i clienti non possono ricorrere indipendentemente dalla fruizione del servizio di telefonia mobile, non presenta, dal punto di vista di questi ultimi, alcun interesse autonomo rispetto a detto servizio. In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. (v. punti 25, 27, 32 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. d), punto 3, Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti, Recupero dei crediti, Piani di pagamento per cure odontoiatriche, Servizi di raccolta e di gestione di pagamenti per conto dei clienti di un prestatore di servizi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3 [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 3] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consiste, in sostanza, nel richiedere alla banca di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di «addebito diretto», di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest’ultimo, nell’inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest’ultimo, sul conto corrente del cliente. Infatti, un tale servizio rientra nella nozione di «ricupero dei crediti» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, ed è quindi escluso dall’elenco delle esenzioni, una volta che esso ha la finalità di far conseguire ai clienti del prestatore di servizi i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti da parte di tali terzi e mira quindi a far ottenere il pagamento dei debiti. Assumendosi l’incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi, il prestatore di servizi libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, compiti consistenti nel richiedere il trasferimento di somme ad essi dovute attraverso il sistema di «addebito diretto». (v. punti 28, 32, 33, 36 e dispositivo)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Art. 135, n. 1, lett. i), Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo, Presupposti e limiti, Potere di determinazione degli Stati membri.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, n. 1, lett. i)] Massima L’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione consente loro di esentare dall’IVA soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro. Infatti, tale disposizione lascia un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi, dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali il beneficio di tale esenzione può essere subordinato. Il suo testo, peraltro, non contiene alcun elemento che consenta di desumere che il legislatore comunitario avrebbe inteso porre in essere una restrizione di ordine quantitativo di una qualsivoglia natura, al fine, in particolare, di assicurare che almeno il 50% dei giochi d’azzardo con poste di denaro gestiti e organizzati in uno Stato membro o almeno il 50% del fatturato prodotto dalla gestione e dall’organizzazione di siffatti giochi possano rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista. Peraltro, il principio di neutralità fiscale, secondo cui prestazioni di servizio simili, che si trovano pertanto in concorrenza le une con le altre, non devono essere trattate in modo differente dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, non si oppone ad una simile normativa. Infatti, se non si vuole privare l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2066/112 e l’ampio margine di valutazione discrezionale che tale disposizione riconosce agli Stati membri di ogni effetto utile, tale principio non può essere interpretato nel senso che osta a che una forma di gioco d’azzardo con poste di denaro venga esentata dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto mentre un’altra forma di gioco non lo sia, purché tuttavia le due forme di gioco non siano tra di loro in concorrenza. (v. punti 26-27, 34-35, 39 e dispositivo)