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cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2010. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro AXA UK plc. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito. Sesta direttiva IVA - Esenzione - Art. 13, parte B, lett. d), punto 3 - Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti - Recupero dei crediti - Piani di pagamento per cure odontoiatriche - Servizi di raccolta e di gestione di pagamenti per conto dei clienti di un prestatore di servizi. Causa C-175/09."
Sesta direttiva IVA, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. d), punto 3, Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti, Recupero dei crediti, Piani di pagamento per cure odontoiatriche, Servizi di raccolta e di gestione di pagamenti per conto dei clienti di un prestatore di servizi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3 [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 3] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consiste, in sostanza, nel richiedere alla banca di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di «addebito diretto», di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest’ultimo, nell’inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest’ultimo, sul conto corrente del cliente. Infatti, un tale servizio rientra nella nozione di «ricupero dei crediti» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, ed è quindi escluso dall’elenco delle esenzioni, una volta che esso ha la finalità di far conseguire ai clienti del prestatore di servizi i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti da parte di tali terzi e mira quindi a far ottenere il pagamento dei debiti. Assumendosi l’incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi, il prestatore di servizi libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, compiti consistenti nel richiedere il trasferimento di somme ad essi dovute attraverso il sistema di «addebito diretto». (v. punti 28, 32, 33, 36 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 5, n. 6, seconda frase, Nozione di "campioni", Nozione di "regali di scarso valore", Registrazioni musicali, Distribuzione gratuita a fini promozionali.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prelievo di un bene d’impresa trasferito a titolo gratuito — Esclusione dei regali di scarso valore e dei campioni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 6, seconda frase) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prelievo di un bene d’impresa trasferito a titolo gratuito — Esclusione dei regali di scarso valore e dei campioni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 6, seconda frase) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prelievo di un bene d’impresa trasferito a titolo gratuito — Esclusione dei regali di scarso valore e dei campioni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 6, seconda frase) Massima 1. Un campione ai sensi dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, costituisce un esemplare di un prodotto che è volto a promuovere le vendite di quest’ultimo e che consente di valutare le caratteristiche e le qualità di questo prodotto senza condurre ad un consumo finale diverso da quello inerente a siffatte operazioni di promozione. Tale nozione non può essere limitata, in generale, con una normativa nazionale agli esemplari forniti in una forma non disponibile alla vendita o al primo di una serie di esemplari identici distribuiti da un soggetto passivo allo stesso destinatario, senza che detta normativa consenta di tener conto della natura del prodotto rappresentato e del contesto commerciale proprio di ciascuna transazione nel quale tali esemplari sono forniti. La posizione fiscale del destinatario dei campioni non ha alcuna incidenza a riguardo. In particolare, registrazioni musicali distribuite gratuitamente nell’ambito di azioni promozionali possono essere considerate beni distribuiti come campioni, anche se sono identiche al prodotto definitivo pronto per essere immesso in commercio. Infatti, nel caso di trasmissione di una tale registrazione ad una persona perché ne garantisca la promozione presso il pubblico nell’ambito delle sue funzioni, tale persona può valutarne compiutamente il valore solo se ha la possibilità di ascoltare l’intero contenuto di tale registrazione quale sarà distribuito sul mercato. Si deve peraltro constatare che non è contrario all’obiettivo dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva il fatto che i beni possano essere distribuiti come campioni ad una persona diversa da un acquirente potenziale od effettivo del prodotto che essi rappresentano, purché una tale trasmissione corrisponda agli obiettivi perseguiti da una fornitura di campioni. In particolare, nell’ambito dei prodotti artistici, la distribuzione di esemplari gratuiti di nuove opere ad un intermediario la cui funzione è di valutare criticamente la qualità di queste ultime e che, quindi, può influenzare il grado di presenza del prodotto sul mercato, come un giornalista o un animatore di un’emittente radio, è il risultato di un meccanismo di promozione nel quale l’utilizzo del campione è una conseguenza inerente al processo di promozione e di valutazione. Inoltre, con riguardo alla pratica specifica, connessa al settore artistico, della promozione di registrazioni musicali mediante la fornitura di numerose copie di una registrazione ad un «plugger», può risultare necessario, ai fini della critica e della promozione di una registrazione musicale, fornire numerose copie ad intermediari, affinché questi possano trasmetterle successivamente a persone selezionate in funzione della loro capacità di promuovere le vendite di una registrazione musicale. Il solo fatto che il numero di copie distribuite possa raggiungere diverse centinaia di unità nel caso in cui una società di produzione e di vendita di registrazioni musicali ricorra a «pluggers» per fornire copie di sue nuove registrazioni, non può essere considerato di per sé contrario all’obiettivo perseguito dall’eccezione relativa ai campioni, purché detto numero di copie riguardi la natura del prodotto rappresentato nonché l’uso che il «plugger», in quanto intermediario, deve farne, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Del pari, la possibilità che un «plugger», invece di dare la destinazione convenuta alle copie gratuite di registrazioni musicali messe a sua disposizione, ne faccia un uso abusivo, per esempio introducendole nei circuiti ordinari di vendita, non può di per sé incidere sulla qualifica di dette copie gratuite come campioni. Tuttavia, al fine di garantire pienamente il rispetto dei limiti dell’eccezione di cui all’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che distribuiscono campioni per le esigenze della loro impresa di adottare precauzioni per evitare i rischi che questi campioni siano usati in modo abusivo. Qualora la distribuzione di campioni comporti, tuttavia, un consumo finale che non è inerente alla valutazione del prodotto da essi rappresentato, un consumo siffatto costituisce un abuso. (v. punti 29-31, 35-40, 53, dispositivo 1, 4) 2. La nozione di regali di scarso valore ai sensi dell’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che fissa un massimale di GBP 50, per i regali fatti alla stessa persona in un periodo di dodici mesi, o che fanno parte di una serie o di una sequenza di regali. Gli Stati membri godono, infatti, di un certo margine di discrezionalità relativamente all’interpretazione dell’art. 5, n. 6, seconda frase, sempreché non violino lo scopo e la collocazione della disposizione di cui trattasi nell’economia della sesta direttiva. A tal proposito, il fatto di fissare in una normativa nazionale un siffatto massimale non eccede tale potere discrezionale. Lo stesso vale per una norma secondo la quale un siffatto massimale si applica cumulativamente ai regali fatti allo stesso soggetto nel corso di un periodo di dodici mesi, o che fanno parte di una serie o di una sequenza di regali. Infatti, tali massimali sono compatibili con gli obiettivi di cui all’art. 5, n. 6, senza privare del suo effetto utile l’eccezione che esso prevede relativamente ai regali di scarso valore. (v. punti 42, 44-45, dispositivo 2) 3. L’art. 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, osta ad una normativa nazionale che istituisce una presunzione secondo cui i beni che costituiscono «regali di scarso valore» ai sensi di detta disposizione, distribuiti da un soggetto passivo a persone diverse aventi lo stesso datore di lavoro, sono considerati forniti alla stessa persona. La qualifica della distribuzione di un bene come regalo di scarso valore dipende da chi era il donatario finale previsto dal donatore, senza che il rapporto di lavoro intercorrente tra il donatario ed il suo datore di lavoro o il fatto che vari donatari abbiano lo stesso datore di lavoro incida su tale qualifica. (v. punti 49-50, dispositivo 3)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Art. 132, n. 1, lett. b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse, Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale, Conservazione delle cellule staminali, Eventuale futuro impiego terapeutico, Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b) e c)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b)] Massima 1. Qualora attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico mirino unicamente a garantire la disponibilità di una risorsa in vista di un trattamento medico nell’ipotesi incerta in cui detto trattamento divenisse necessario, e non, di per sé stesse, a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, attività siffatte, siano esse considerate nel loro complesso o separatamente, non rientrano né nella nozione di «ospedalizzazione e [di] cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, né in quella di «prestazioni mediche» contenuta all’art. 132, n. 1, lett. c), di tale direttiva. Potrebbe concludersi diversamente, con riferimento all’analisi del sangue di cordone ombelicale, solo qualora detta analisi mirasse effettivamente a consentire lo svolgimento di una diagnosi medica, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 47, dispositivo 1) 2. La nozione di operazioni «strettamente connesse» all’«ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse e che non è esistente, né iniziato o neanche programmato. (v. punto 52, dispositivo 2)