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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 febbraio 2010. Graphic Procédé contro Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Conseil d'État - Francia. Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva IVA - Attività di reprografia - Nozioni di "cessione di beni" e di "prestazione di servizi" - Criteri distintivi. Causa C-88/09."
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva IVA, Attività di reprografia, Nozioni di "cessione di beni" e di "prestazione di servizi", Criteri distintivi.
Causa C-88/09 Graphic Procédé contro Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Attività di reprografia — Nozioni di “cessione di beni” e di “prestazione di servizi” — Criteri distintivi» Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 febbraio 2010 I ‐ 1051 Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessioni di beni – Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 1, e 6, n. 1) L’art. 5, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’attività di reprografia risponde alle caratteristiche di una cessione di beni laddove si limiti ad una semplice operazione di riproduzione di documenti su supporti, mentre il potere di disporre di questi ultimi viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato le copie dell’originale. Siffatta attività deve invece essere qualificata come «prestazione di servizi» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, quando risulta che essa si accompagna a prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce dell’importanza che rivestono per il destinatario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui i documenti originali necessitano e della parte del costo totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a rivestire carattere predominante rispetto all’operazione di cessione dei beni, in modo tale da costituire un fine a sé stante per il loro destinatario. (v. punto 33 e dispositivo)