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cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 aprile 2010. Dansk Transport og Logistik contro Skatteministeriet. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Østre Landsret - Danimarca. Codice doganale comunitario - Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d) - Nozione di merci "sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate" - Regolamento di applicazione del codice doganale - Art. 867 bis - Direttiva 92/12/CEE - Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9 - Sesta direttiva IVA - Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1 - Introduzione irregolare di merci -Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR - Sequestro e distruzione - Determinazione dello Stato membro in cui sorge l’obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l’IVA - Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie. Causa C-230/08."
Codice doganale comunitario, Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d), Nozione di merci "sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate", Regolamento di applicazione del codice doganale, Art. 867 bis, Direttiva 92/12/CEE, Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9, Sesta direttiva IVA, Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1, Introduzione irregolare di merci -Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR, Sequestro e distruzione, Determinazione dello Stato membro in cui sorge l’obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l’IVA, Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Estinzione dell’obbligazione doganale — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate — Nozione — Merci trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario e contemporaneamente o successivamente distrutte — Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 233, primo comma, lett. d)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accisa — Direttiva 92/12 — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’accisa — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’accisa ed esigibilità dell’accisa [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 84, n. 1, lett. a), e 98; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 92/12, artt. 5, nn. 1, terzo comma, e 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta all’importazione — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’imposta — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’imposta ed esigibilità dell’imposta [Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 2, 7, 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, titolo B, lett. c)] 4. Unione doganale — Obbligazione doganale — Imposta sul valore aggiunto — Accisa — Direttiva 92/12 — Stato membro competente per la riscossione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217; direttive del Consiglio 77/388, artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, e 92/12, artt. 6, n. 1, e 7, n. 1) Massima 1. Le situazioni nelle quali le merci che vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e che vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, nella versione modificata dal regolamento n. 955/1999, con la conseguenza che l’obbligazione doganale si estingue in forza di tale disposizione. (v. punto 66, dispositivo 1) 2. Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventa esigibile l’accisa sulle medesime. (v. punto 86, dispositivo 2) 3. Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che, per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale. (v. punto 99, dispositivo 3) 4. Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che sono le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario ad avere la competenza a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto, e ciò anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito. (v. punto 116, dispositivo 4)