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citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018. SGI e Valériane SNC contro Ministre de l'Action et des Comptes publics. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État (Francia). Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni. Cause riunite C-459/17 e C-460/17."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte, Condizioni sostanziali del diritto a detrazione, Cessione effettiva dei beni.
Cause riunite C-459/17 e C-460/17 SGIeValériane SNC contro Ministre de l’Action et des Comptes publics [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État (Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Cessione effettiva dei beni» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 giugno 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Condizioni sostanziali del diritto a detrazione–Cessione effettiva dei beni–Buona o malafede del soggetto passivo quanto alla cessione effettiva–Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, artt. 10, § 2, e 17, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Diniego a causa dell’assenza di realizzazione effettiva della cessione dei beni–Ammissibilità–Presupposto–Constatazione da parte dell’amministrazione tributaria della mancata realizzazione effettiva di detta cessione
(Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, art. 17) L’articolo 17, paragrafo 1, della sesta direttiva prevede che il diritto a detrazione nasce quando l’imposta detraibile diventa esigibile. È quanto avviene, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi.
Ne consegue che, nel sistema dell’IVA, il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte del 4 luglio 2013, Menidzherski biznes reshenia, C-572/11, non pubblicata, EU:C:2013:456, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
La buona o la malafede del soggetto passivo che chiede la detrazione dell’IVA non incide sulla questione se la cessione sia effettuata, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della sesta direttiva. Infatti, conformemente alla finalità di tale direttiva, che mira a stabilire un sistema comune dell’IVA basato, in particolare, su una definizione uniforme delle operazioni imponibili, la nozione di «cessione di un bene», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva ha carattere obiettivo e deve essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione tributaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo, o a tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Dixons Retail, C 494/12, EU:C:2013:758, punti 19 e 21 nonché giurisprudenza ivi citata).
(v. punti 34, 35, 38)
L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, dev’essere interpretato nel senso che, per negare al soggetto passivo destinatario di una fattura il diritto di detrarre l’IVA menzionata su tale fattura, è sufficiente che l’amministrazione stabilisca che le operazioni alle quali tale fattura corrisponde non sono state effettivamente realizzate.
(v. punto 47 e dispositivo)
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