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citing "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018. Marle Participations SARL contro Ministre de l'Économie et des Finances. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (francia). Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9 e 168 – Attività economica – Ingerenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata – Detrazione dell’imposta assolta a monte – IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese. Causa C-320/17."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Ambito di applicazione, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, Esclusione dei servizi di media audiovisivi forniti ai telespettatori, finanziati con sovvenzioni pubbliche e non comportanti alcun corrispettivo a carico dei telespettatori, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 2, 9 e 168, Attività economica, Ingerenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate, Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata, Detrazione dell’imposta assolta a monte, IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese.
Causa C-320/17 Marle Participations SARL contro Ministre de l’Économie et des Finances [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9 e 168 – Attività economica – Ingerenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata – Detrazione dell’imposta assolta a monte – IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica – Nozione – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata che configura un’ingerenza diretta o indiretta nella controllata – Inclusione – Spese sostenute dalla società holding per acquisire partecipazioni nella controllata – Diritto a detrazione integrale – Società holding che partecipa alla gestione soltanto di determinate controllate di un gruppo – Diritto a detrazione proporzionale – Potere di determinare i criteri di ripartizione spettante agli Stati membri – Limiti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest’ultima, la quale deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, che fa sorgere un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’IVA assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione solo di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri i quali, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d’imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punti 45, 46 e dispositivo)
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