Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018. Zabrus Siret SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dala Curtea de Apel Suceava. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto al rimborso dell’IVA – Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Normativa nazionale – Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale – Esclusione – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza del diritto. Causa C-81/17."

Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 167, articolo 168 lettera a), articolo 250 e articolo 252, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Bene immobile, Ufficio, Impianto fotovoltaico, Decisione di destinazione che dà diritto a detrazione, Comunicazione della decisione di destinazione, Termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione, Presunzione di destinazione al patrimonio privato del soggetto passivo in assenza di comunicazione della decisione di destinazione, Principio di neutralità, Principio della certezza del diritto, Principi di equivalenza e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Articolo 173, Soggetto d’imposta misto, Metodi di detrazione, Detrazione prorata, Detrazione secondo la destinazione, Articoli da 184 a 186, Rettifica delle detrazioni, Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni, Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA, Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi, Termine di decadenza, Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Detrazione dell’imposta assolta a monte, Diritto al rimborso dell’IVA, Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa, Normativa nazionale, Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale, Esclusione, Principio di effettività, Neutralità fiscale, Certezza del diritto.
Causa C-81/17 Zabrus Siret SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto al rimborso dell’IVA – Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Normativa nazionale – Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale – Esclusione – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto – Termine di prescrizione di cinque anni – Eccezione – Presupposti – Rispetto dei principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità – Normativa nazionale che esclude la rettifica per un periodo già sottoposto a verifica fiscale – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, artt. 167, 168, 179, 180 e 182) Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale. (v. punto 56 e dispositivo)