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Rinvio pregiudiziale, Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione, Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria, Fine dell’assoggettamento all’IVA all’atto della vendita dell’immobile a dei singoli.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Articolo 173, Soggetto d’imposta misto, Metodi di detrazione, Detrazione prorata, Detrazione secondo la destinazione, Articoli da 184 a 186, Rettifica delle detrazioni, Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni, Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA, Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi, Termine di decadenza, Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte, Cessione di un terreno, Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta”, Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale, Modifica di tale indicazione da parte del fornitore.
Causa C-532/16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro SEB bankas AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di un terreno – Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta” – Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale – Modifica di tale indicazione da parte del fornitore» Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Obbligo di rettifica–Meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva 2006/112 riguardo ai beni d’investimento immobiliari–Ambito di applicazione–Detrazione inizialmente operata in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione–Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 184, 187-189) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Determinazione della data in cui sorge l’obbligo di rettifica nonché del periodo nel quale deve aver luogo tale rettifica incombente agli Stati membri –/Obbligo di rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali, tra cui quelli della certezza del diritto e del legittimo affidamento (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 186) L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA. (v. punto 45, dispositivo 1) L’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, tali principi siano rispettati. (v. punto 53, dispositivo 2)