Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017. Agenzia delle Entrate contro Federal Express Europe Inc. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 – Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili. Causa C-273/16."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Applicabilità ratione temporis, Prestazioni sottoposte all’IVA, Prestazioni di servizi a titolo oneroso, Criteri, Relazione infra-gruppo, Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità, Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA, Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Sesta direttiva 77/388/CEE, Direttiva 2006/112/CE, Esenzione dall’IVA, Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144, Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale, Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni, Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili.
Causa C-273/16 Agenzia delle Entrate contro Federal Express Europe Inc. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione dall’IVA – Articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e articolo 144 – Franchigia dai dazi all’importazione delle merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all’IVA le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni all’importazione – Esenzione delle prestazioni di servizi connesse con l’importazione di beni – Normativa nazionale che assoggetta all’imposta sul valore aggiunto le spese di trasporto di documenti e beni di valore trascurabile nonostante siano spese accessorie a beni non imponibili – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 144 e 86, § 1, b)] Il combinato disposto dell’articolo 144 e dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prescrive, per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, non soltanto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, ma anche che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in dogana, all’atto dell’importazione. Sotto tale profilo si deve rilevare che l’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA assicura che l’imposizione della prestazione accessoria segua l’imposizione della prestazione principale. Secondo l’articolo 144 della medesima direttiva, da un lato, l’operazione principale esentata corrisponde a quella dell’importazione di beni e, dall’altro, le prestazioni accessorie sono i servizi enumerati all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, i quali servizi seguono necessariamente, in quanto tali, il trattamento fiscale riservato alla prestazione principale, sempre che il loro valore sia compreso nella base imponibile. Discende, pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 144 della direttiva IVA che, nei limiti in cui le spese di trasporto sono comprese nella base imponibile dell’operazione d’importazione esentata, anche la prestazione di servizio accessoria deve essere esentata dall’IVA. La condizione che tale prestazione di servizio sia stata effettivamente assoggettata all’IVA in dogana, quale istituita dalla normativa controversa nel procedimento principale, priverebbe d’efficacia l’esenzione di cui all’articolo 144 della direttiva IVA. Un tale onere comporterebbe, infatti, l’assoluta inapplicabilità di detta esenzione in ipotesi d’importazioni di spedizioni composte di merci di valore trascurabile o prive di carattere commerciale, ancorché queste ultime debbano essere esentate dall’IVA ai sensi dell’articolo 143, lettera b), della medesima direttiva. La Corte ha già riconosciuto, con riferimento alle franchigie dai diritti all’importazione di merci di valore trascurabile, che esse mirano a una semplificazione amministrativa delle procedure doganali (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2009, Har Vaessen Douane Service,C-7/08, EU:C:2009:417, punto 33). Ne consegue che le spese di trasporto afferenti all’importazione definitiva di beni devono essere esentate dall’IVA, sempre che il loro valore sia compreso nella base imponibile, anche se non hanno scontato l’IVA in dogana all’atto dell’importazione. (v. punti 39-41, 44, 46, 47 e dispositivo)