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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, Diritto a detrazione dell’IVA, Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, Frode, Prova, Obbligo di diligenza del soggetto passivo, Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare, Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Articolo 47, Diritto ad un processo equo.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 273, Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA, Articolo 325, paragrafo 1, TFUE, Obbligo di combattere contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea, Debiti IVA di una persona giuridica soggetto passivo, Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’amministratore non soggetto passivo della persona giuridica, Atti di disposizione compiuti in malafede dall’amministratore, Riduzione del patrimonio della persona giuridica comportante l’insolvenza, Mancato pagamento degli importi IVA dovuti dalla persona giuridica entro i termini impartiti, Interessi moratori, Proporzionalità.
Преюдициално запитване, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност, Режим на обратно начисляване, Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка, Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока.
Определение на Съда (десети състав) от 23 ноември 2017 г. —Джиосайкъл България (Дело C-314/17) ( 1 ) „Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност — Режим на обратно начисляване — Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка — Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока“ Хармонизация на данъчните законодателства—Обща система на данъка върху добавената стойност—Приспадане на данъка, платен за получена доставка—Процедура за обратно начисляване—Данъчнозадължено лице, платец на данък върху добавената стойност в качеството му на получател на стоки и услуги—Данък, недължимо фактуриран и начислен на доставчика на стоките или услугите—Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя—Липса на възможност за коригиране на недължимо фактурирания данък—Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне данъка върху добавената стойност по получени доставки—Нарушение на принципите на данъчен неутралитет и на ефективност (Директива 2006/112 на Съвета) (вж. т. 35 и диспозитива) Диспозитив Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже на получател по доставка правото да приспадне платения за получената доставка данък върху добавената стойност, когато за една и съща доставка данъкът върху добавената стойност е събран, веднъж от доставчика, при положение че същият го е посочил във фактурата, която е издал, и втори път от получателя, в случай че националното законодателство не предвижда възможност за коригиране на данъка върху добавената стойност при наличие на ревизионен акт. ( 1 ) ОВ C 256, 7.8.2017 г.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Presupposti per l’esercizio, Articolo 273, Provvedimenti nazionali, Lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale, Fattura emessa da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione tributaria, Rischio di evasione, Diniego del diritto alla detrazione, Proporzionalità, Rifiuto di prendere in considerazione prove dell’assenza di evasione o di perdita fiscale, Limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza, Insussistenza.
Causa C-101/16 SC Paper Consult SRL contro Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-NapocaeAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Presupposti per l’esercizio – Articolo 273 – Provvedimenti nazionali – Lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale – Fattura emessa da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione tributaria – Rischio di evasione – Diniego del diritto alla detrazione – Proporzionalità – Rifiuto di prendere in considerazione prove dell’assenza di evasione o di perdita fiscale – Limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza – Insussistenza» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione in caso di transazioni concluse con un contribuente dichiarato inattivo–Obblighi del contribuente–Consultazione di un elenco pubblico dei contribuenti dichiarati inattivi dall’amministrazione tributaria–Diniego del diritto alla detrazione opposto in modo sistematico e definitivo, senza consentire che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale–Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45) Questioni pregiudiziali–Interpretazione–Effetti nel tempo delle sentenze interpretative–Effetto retroattivo–Limitazione da parte della Corte–Presupposti–Buona fede degli ambienti interessati–Requisiti–Sussistenza di circostanze eccezionali (Art. 267 TFUE) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto con la motivazione che l’operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e l’imposta sul valore aggiunto, è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale. Conformemente all’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112, gli Stati membri possono stabilire altri obblighi, rispetto a quelli previsti dalla menzionata direttiva, che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni. Tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri non devono eccedere quanto necessario per conseguire siffatti obiettivi. Esse non possono quindi essere utilizzate in maniera tale da rimettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA e, pertanto, la neutralità dell’IVA (v. sentenze del 21 marzo 2000, Gabalfrisa e a., da C-110/98 a C-147/98, EU:C:2000:145, punto 52, nonché del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 57). La Corte ha più volte dichiarato che l’amministrazione non può imporre a un soggetto passivo di compiere controlli complessi e approfonditi relativi al suo fornitore, trasferendo di fatto su di esso gli atti di controllo incombenti all’amministrazione stessa (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 65, nonché del 31 gennaio 2013, Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, punto 50). Per contro, non è contrario al diritto dell’Unione esigere che il fornitore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione fiscale (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Teleos e a., C-409/04, EU:C:2007:548, punti 65 e 68, nonché del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 54). La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non trasferisce sul soggetto passivo gli atti di controllo incombenti all’amministrazione, bensì informa quest’ultimo dell’esito di un’indagine amministrativa da cui risulta che il contribuente dichiarato inattivo non è più controllabile dall’amministrazione competente perché il contribuente non ha più soddisfatto gli obblighi dichiarativi imposti dalla legge, oppure perché ha dichiarato informazioni di identificazione della sede legale che non consentono all’autorità tributaria di individuare quest’ultima, o ancora perché non esercita la propria attività presso la sede legale o il domicilio fiscale dichiarati. L’unico obbligo imposto al soggetto passivo consiste, infatti, nel consultare l’elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell’amministrazione nazionale e pubblicato sulla pagina Internet di quest’ultima, essendo peraltro semplice effettuare una siffatta verifica Orbene, l’impossibilità, per il soggetto passivo, di dimostrare che le transazioni concluse con l’operatore dichiarato inattivo soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 2006/112 e, in particolare, che l’IVA è stata versata all’erario da tale operatore va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo perseguito da detta direttiva. (v. punti 49-54, 60, 61 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 64-67)