Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017. The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Nozione di “sport” – Attività caratterizzata da una componente fisica – Gioco del bridge duplicato. Causa C-90/16."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, Nozione di “sport”, Attività caratterizzata da una componente fisica, Gioco del bridge duplicato.
Causa C-90/16 The English Bridge Union Limited contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)] «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Nozione di “sport” – Attività caratterizzata da una componente fisica – Gioco del bridge duplicato» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017 Diritto dell’Unione europea–Interpretazione–Metodi–Interpretazione letterale, sistematica e teleologica [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Esenzioni–Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica–Pratica dello sport–Nozione–Bridge duplicato–Attività caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante–Esclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] V. il testo della decisione. (v. punti 18, 20, 21, 26, 27) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un’attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione. L’esame del contesto dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 depone pertanto a favore di un’interpretazione secondo la quale la nozione di «sport» contenuta in tale disposizione si limita ad attività corrispondenti al significato abituale del termine «sport», le quali sono caratterizzate da una componente fisica non irrilevante, senza estendersi a tutte le attività che, per un aspetto o per un altro, possano essere associate a detta nozione. Per quanto riguarda infine la finalità dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), di tale direttiva, si deve ricordare che detta disposizione intende favorire talune attività di interesse generale, vale a dire servizi strettamente collegati con la pratica sportiva o con l’educazione fisica, prestati da enti senza fini di lucro a soggetti praticanti lo sport o l’educazione fisica, e mira, quindi, a promuovere tale pratica in ampi strati della popolazione. La circostanza che un’attività che favorisce il benessere fisico e mentale si pratichi in competizione non consente di pervenire a una conclusione diversa. Infatti, la Corte ha dichiarato che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio a livello professionale, e neppure che l’attività sportiva in esame sia praticata secondo determinate modalità, ad esempio in modo sistematico o organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive (sentenze del 21 febbraio 2013, Žamberk,C-18/12, EU:C:2013:95, punto 22, nonché del 19 dicembre 2013, Bridport and West Dorset Golf Club,C-495/12, EU:C:2013:861, punto 19). A tal riguardo, si deve parimenti osservare che il carattere competitivo di un’attività non può di per sé essere sufficiente a giustificare la sua qualificazione come «sport», in assenza di una componente fisica non irrilevante. (v. punti 22, 23, 25, 29 e dispositivo)