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citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2017. National Roads Authority contro The Revenue Commissioners. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Appeal Commissioners. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma – Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio – Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità – Presenza di operatori privati – Distorsioni della concorrenza di una certa importanza – Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale. Causa C-344/15."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio, Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità, Presenza di operatori privati, Distorsioni della concorrenza di una certa importanza, Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale.
Causa C-344/15 National Roads Authority contro The Revenue Commissioners (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Appeal Commissioners) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma – Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio – Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità – Presenza di operatori privati – Distorsioni della concorrenza di una certa importanza – Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti di diritto pubblico – Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche autorità – Eccezioni – Assoggettamento ad imposta in caso di distorsioni della concorrenza di una certa importanza – Portata – Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio – Presenza di operatori privati – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 9 e 13, § 1, commi 1 e 2) L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali. Si deve ricordare che l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva prevede una limitazione alla regola del divieto di assoggettamento all’IVA degli enti di diritto pubblico per le attività o le operazioni da essi compiute in quanto pubbliche autorità, esposta all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva suddetta. Quindi, questa prima disposizione è diretta a ripristinare la norma generale, che compare all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 9 della stessa direttiva, secondo cui ogni attività di natura economica è, in linea di principio, soggetta all’IVA, e non può pertanto ricevere un’interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2009, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, C-102/08, EU:C:2009:345, punti da 67 a 68). Tuttavia, ciò non significa che l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA debba essere interpretato in modo tale che la deroga all’assoggettamento all’IVA prevista all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva a vantaggio degli enti di diritto pubblico che agiscono in quanto pubbliche autorità sia privata del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2003, Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punti da 61 a 62, nonché del 25 marzo 2010, Commissione/Paesi Bassi, C-79/09, non pubblicata, EU:C:2010:171, punto 49). Come risulta dalla formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA e dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione, la sua applicazione presuppone, da una parte, che l’attività di cui trattasi sia esercitata in regime di concorrenza, effettiva o potenziale, con l’attività svolta dagli operatori privati e, dall’altra, che la differenza di trattamento tra queste due attività in materia di IVA conduca a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, che dev’essere valutata tenendo conto delle circostanze economiche. Ne deriva che la sola presenza sul mercato di operatori privati, senza considerare gli elementi di fatto, gli indizi obiettivi e l’analisi di tale mercato, non può dimostrare né l’esistenza di una concorrenza effettiva o potenziale, né quella di una distorsione di concorrenza di una certa importanza. (v. punti 36, 37, 43, 44, 51 e dispositivo)
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