Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 maggio 2016. Gemeente Borsele contre Staatssecretaris van Financiën et Staatssecretaris van Financiën contre Gemeente Borsele. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Trasporto scolastico. Causa C-520/14."

Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Applicabilità ratione temporis, Prestazioni sottoposte all’IVA, Prestazioni di servizi a titolo oneroso, Criteri, Relazione infra-gruppo, Prestazioni consistenti nel riparare o sostituire componenti di aerogeneratori in garanzia e nell’effettuare relazioni di non conformità, Note di addebito emesse dal fornitore senza menzione dell’IVA, Detrazione da parte del fornitore dell’IVA addebitata su beni e servizi a lui fatturati dai suoi subappaltatori per gli stessi servizi.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1, Soggetti passivi, Attività economiche, Nozione, Trasporto scolastico.
Causa C-520/14 Gemeente Borsele contro Staatssecretaris van Financiën e Staatssecretaris van Financiën contro Gemeente Borsele (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Trasporto scolastico» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 maggio 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 – Trasporto scolastico fornito da un ente territoriale – Divario tra i costi di funzionamento e gli importi percepiti come corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico che indica la sussistenza di un canone piuttosto che di una retribuzione vera e propria – Insussistenza di un nesso diretto fra il servizio fornito e il il controvalore percepito – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, lettera c), e 9, § 1] L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico, non esercita un’attività economica e non ha quindi la qualità di soggetto passivo nel caso in cui il comune recupera attraverso i contributi che riceve soltanto una minima parte dei costi sostenuti. Infatti, i contributi in questione nel procedimento principale non sono dovuti da tutti gli utilizzatori e sono stati versati unicamente da un terzo di essi, di modo che ammontano soltanto al 3% del totale dei costi di trasporto, mentre il saldo è finanziato con fondi pubblici. Uno scarto del genere tra i costi di funzionamento e gli importi percepiti come corrispettivo per i servizi offerti è tale da suggerire che il contributo a carico dei genitori debba essere assimilato a un canone piuttosto che ad una retribuzione vera e propria. Risulta da una siffatta asimmetria l’assenza di un nesso concreto tra la somma pagata e la prestazione di servizi fornita. Pertanto, il nesso tra i servizi di trasporto forniti da detto comune e il controvalore che i genitori devono pagare non risulta avere quel carattere diretto che è necessario perché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione di detti servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. (v. punti 33, 34, 36 e dispositivo)