Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015. GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Principio della neutralità fiscale – Persona debitrice dell’IVA – Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario – Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi – Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi. Causa C-111/14."

Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Principio della neutralità fiscale – Persona debitrice dell’IVA – Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario – Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi – Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi.
Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. (v. punti 27, 30, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 32-34, 37-40) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse. (v. punti 41, 42, dispositivo 3) Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. (v. punti 27, 30, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 32-34, 37-40) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse. (v. punti 41, 42, dispositivo 3)