Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015. Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cour d'appel de Mons. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 77/388/CEE – IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera b) – Nozione di “locazione di beni immobili esenti” – Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto. Causa C-55/14."

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 77/388/CEE – IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera b) – Nozione di “locazione di beni immobili esenti” – Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto.
Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Nozione – Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Nozione — Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo)