Documents - 1 citing "Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015. Surgicare - Unidades de Saúde SA contro Fazenda Pública. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supremo Tribunal Administrativo. Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni costitutive di una pratica abusiva – Diritto tributario nazionale – Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale – Principi di effettività e di equivalenza. Causa C-662/13."

Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni costitutive di una pratica abusiva – Diritto tributario nazionale – Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale – Principi di effettività e di equivalenza.
Causa C-662/13 Surgicare – Unidades de Saúde SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Diritto tributario nazionale — Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale — Principi di effettività e di equivalenza» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non individua con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione che occorre interpretare – Possibilità per la Corte d’individuare dette disposizioni (Art. 267 TFUE) Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali (Art. 267 TFUE) Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Determinazione della normativa applicabile ratione temporis (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di esistenza di un’evasione o di un abuso – Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell’evasione fiscale – Assenza di normativa dell’Unione in materia – Applicazione del diritto nazionale – Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 342) Nel caso di mancanza di precisione, in una domanda di pronuncia pregiudiziale, a proposito delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, è compito della Corte dedurre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell’Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell’oggetto della lite. (v. punto 17) V. il testo della decisione. (v. punti 21, 22) V. il testo della decisione. (v. punto 22) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ciò avviene nel caso di un previo procedimento che, da un lato, è in favore della persona sospettata di aver commesso un abuso di diritto, poiché mira a garantire il rispetto di certi diritti fondamentali, in particolare quello di essere ascoltato e che, dall’altro lato, non contrasta di per sé con l’obiettivo della lotta alle evasioni, elusioni e altri abusi, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. (v. punti 26, 29, 32, 34 e dispositivo) Causa C-662/13 Surgicare – Unidades de Saúde SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Diritto tributario nazionale — Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale — Principi di effettività e di equivalenza» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015 Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Domanda che non individua con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione che occorre interpretare — Possibilità per la Corte d’individuare dette disposizioni (Art. 267 TFUE) Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali (Art. 267 TFUE) Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Determinazione della normativa applicabile ratione temporis (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di esistenza di un’evasione o di un abuso — Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell’evasione fiscale — Assenza di normativa dell’Unione in materia — Applicazione del diritto nazionale — Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività — Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 342) Nel caso di mancanza di precisione, in una domanda di pronuncia pregiudiziale, a proposito delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, è compito della Corte dedurre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell’Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell’oggetto della lite. (v. punto 17) V. il testo della decisione. (v. punti 21, 22) V. il testo della decisione. (v. punto 22) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ciò avviene nel caso di un previo procedimento che, da un lato, è in favore della persona sospettata di aver commesso un abuso di diritto, poiché mira a garantire il rispetto di certi diritti fondamentali, in particolare quello di essere ascoltato e che, dall’altro lato, non contrasta di per sé con l’obiettivo della lotta alle evasioni, elusioni e altri abusi, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. (v. punti 26, 29, 32, 34 e dispositivo)