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citing "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014. BCR Leasing IFN SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 16 e 18 – Leasing finanziario – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Beni mancanti. Causa C‑438/13."
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 16 e 18, Leasing finanziario, Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario, Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto, Beni mancanti.
Parole chiave
Massima
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Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Esclusione – Possibilità per l’amministrazione di esigere una rettifica
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 18 e 184-186)
Massima
Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli.
Infatti, una simile impossibilità non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste all’articolo 16. In primo luogo, i beni interessati non possono essere considerati beni destinati all’uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, giacché detti beni non si trovano in loro possesso. In secondo luogo, la circostanza che l’utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo è dovuta al presunto comportamento colpevole di quest’ultimo, e non ad un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all’utilizzatore da parte del locatore. In terzo luogo, gli stessi beni non possono essere considerati destinati a «fini estranei» all’impresa del soggetto passivo, poiché la loro locazione e, quindi, la loro messa a disposizione dell’utilizzatore rappresentano la sostanza stessa dell’attività economica del locatore. La circostanza che quest’ultimo non riesca a recuperare tali beni dopo la risoluzione del contratto di leasing finanziario non significa affatto che egli li abbia destinati a fini estranei alla sua impresa. Infine, in una situazione siffatta neppure l’articolo 18 risulta applicabile.
Tuttavia, tali considerazioni non incidono sulla configurabilità di un eventuale diritto dell’amministrazione fiscale di esigere una rettifica da parte di un soggetto passivo, alle condizioni previste al riguardo nella direttiva 2006/112. Infatti, il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli da 184 a 186 di tale direttiva è parte integrante del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla stessa direttiva.
(v. punti 25, 26, 28, 32, 33 e dispositivo) Causa C-438/13 BCR Leasing IFN SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 16 e 18 — Leasing finanziario — Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario — Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto — Beni mancanti» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Esclusione – Possibilità per l’amministrazione di esigere una rettifica (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 18 e 184-186) Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli. Infatti, una simile impossibilità non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste all’articolo 16. In primo luogo, i beni interessati non possono essere considerati beni destinati all’uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, giacché detti beni non si trovano in loro possesso. In secondo luogo, la circostanza che l’utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo è dovuta al presunto comportamento colpevole di quest’ultimo, e non ad un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all’utilizzatore da parte del locatore. In terzo luogo, gli stessi beni non possono essere considerati destinati a «fini estranei» all’impresa del soggetto passivo, poiché la loro locazione e, quindi, la loro messa a disposizione dell’utilizzatore rappresentano la sostanza stessa dell’attività economica del locatore. La circostanza che quest’ultimo non riesca a recuperare tali beni dopo la risoluzione del contratto di leasing finanziario non significa affatto che egli li abbia destinati a fini estranei alla sua impresa. Infine, in una situazione siffatta neppure l’articolo 18 risulta applicabile. Tuttavia, tali considerazioni non incidono sulla configurabilità di un eventuale diritto dell’amministrazione fiscale di esigere una rettifica da parte di un soggetto passivo, alle condizioni previste al riguardo nella direttiva 2006/112. Infatti, il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli da 184 a 186 di tale direttiva è parte integrante del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla stessa direttiva. (v. punti 25, 26, 28, 32, 33 e dispositivo)
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