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citing "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014. Fazenda Pública contro Banco Mais SA. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. Fiscalità – IVA – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) – Articolo 19 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni di leasing – Beni e servizi a uso misto – Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare – Regime derogatorio – Presupposti. Causa C‑183/13."
Fiscalità, IVA, Direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), Articolo 19, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Operazioni di leasing, Beni e servizi a uso misto, Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare, Regime derogatorio, Presupposti.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Operazioni di leasing – Detrazione pro rata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul fatturato – Ammissibilità – Presupposto
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, comma 3, c)]
Massima
L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, qualora l’uso di tali beni e servizi sia soprattutto generato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti.
Certamente, nell’esercizio della facoltà, offerta dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, di derogare alla regola di calcolo prevista da tale direttiva, ogni Stato membro deve tener conto della finalità e dell’economia della direttiva stessa, nonché dei principi su cui si fonda il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, alla luce, in primo luogo, del disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, in secondo luogo, del contesto nel quale si colloca tale disposizione, in terzo luogo, dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità e, in quarto luogo, della finalità dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva, ogni Stato membro che eserciti la facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, deve far sì che le modalità di calcolo del diritto alla detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione.
Infatti, il principio di neutralità, inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese generate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione.
A tal fine, la sesta direttiva non osta a che gli Stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul fatturato, subordinatamente alla condizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo fondato sul fatturato.
(v. punti 27, 30-32, 35 e dispositivo) Causa C-183/13 Fazenda Pública contro Banco Mais SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Fiscalità — IVA — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) — Articolo 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni di leasing — Beni e servizi a uso misto — Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare — Regime derogatorio — Presupposti» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Operazioni di leasing – Detrazione pro rata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul fatturato – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, comma 3, c)] L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, qualora l’uso di tali beni e servizi sia soprattutto generato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti. Certamente, nell’esercizio della facoltà, offerta dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, di derogare alla regola di calcolo prevista da tale direttiva, ogni Stato membro deve tener conto della finalità e dell’economia della direttiva stessa, nonché dei principi su cui si fonda il sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, alla luce, in primo luogo, del disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, in secondo luogo, del contesto nel quale si colloca tale disposizione, in terzo luogo, dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità e, in quarto luogo, della finalità dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva, ogni Stato membro che eserciti la facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, deve far sì che le modalità di calcolo del diritto alla detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione. Infatti, il principio di neutralità, inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese generate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione. A tal fine, la sesta direttiva non osta a che gli Stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul fatturato, subordinatamente alla condizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo fondato sul fatturato. (v. punti 27, 30-32, 35 e dispositivo)
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