Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015. VDP Dental Laboratory NV contro Staatssecretaris van Financiën e Staatssecretaris van Financiën contro X BV e Nobel Biocare Nederland BV. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Hoge Raad der Nederlanden. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Detrazioni – Esenzioni – Forniture di protesi dentarie. Causa C-144/13."

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Detrazioni – Esenzioni – Forniture di protesi dentarie.
Cause riunite C-144/13, C-154/13 e C-160/13 VDP Dental Laboratory NV contro Staatssecretaris van Financiën e Staatssecretaris van Financiën contro X BV e Nobel Biocare Nederland BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Detrazioni — Esenzioni — Forniture di protesi dentarie» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessioni di protesi dentarie non soggette ad imposta a causa di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione della direttiva 2006/112 – Impossibilità di beneficiare dell’ esenzione stessa facendo valere nel contempo il diritto a detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione delle cessioni di protesi dentarie – Portata – Acquisti intracomunitari e importazioni definitive – Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione – Inclusione – Presupposti – Cessione da parte di dentisti o di odontotecnici [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, e), 140, a) e b), 143, § 1, a), e 370] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni delle cessioni di protesi dentarie – Portata – Acquisti intracomunitari – Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione – Inclusione – Stato membro di origine che ha mantenuto la tassazione sulle protesi dentaria in via transitorio – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 140, a) e b), e 370] L’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev’essere interpretata nel senso che, laddove l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell’esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione. Infatti, qualora un soggetto passivo si trovi in una situazione di tal genere, dovrà o applicare l’esenzione nazionale rinunciando alla detraibilità, ovvero assoggettare le proprie operazioni all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del diritto dell’Unione avvalendosi quindi del beneficio della detraibilità dell’imposta a monte. (v. punti 39, 40, dispositivo 1) Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica all’acquisto intracomunitario e all’importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all’articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75. Infatti, al fine di stabilire se un acquisto intracomunitario o un’importazione di beni sia esente dall’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se la cessione di tali beni sia, in ogni caso, esente sul territorio dello Stato membro di destinazione. Orbene, poiché l’articolo 132, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 impone agli Stati membri di esentare le cessioni di protesi dentarie effettuate da dentisti e da odontotecnici, la fornitura sul territorio di uno Stato membro di tale prodotto risulterà necessariamente esente, qualora lo Stato membro non abbia adottato la normativa transitoria prevista dall’articolo 370 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto. Gli acquisti intracomunitari e le importazioni di protesi dentarie effettuati da dentisti e odontotecnici sono quindi necessariamente esonerati. (v. punti 49-51, 53, 58, dispositivo 2) L’articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall’articolo 370 della direttiva medesima. Infatti, dal momento che l’armonizzazione del regime dell’imposta sul valore aggiunto non è ancora completa, l’articolo 370 della direttiva autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore talune disposizioni nella propria legislazione nazionale che sarebbero, in assenza di autorizzazione, incompatibili con tale regime. In tal senso, al fine di determinare se un acquisto intracomunitario di protesi dentarie possa beneficiare di un’esenzione, occorre verificare se la cessione dei beni medesimi sia esente da imposta sul territorio dello Stato membro di destinazione. Ne consegue che l’elemento di riferimento è dato dal regime applicabile nello Stato membro di destinazione e non in quello di origine. (v. punti 60-64, dispositivo 3) Cause riunite C-144/13, C-154/13 e C-160/13 VDP Dental Laboratory NV contro Staatssecretaris van Financiën e Staatssecretaris van Financiën contro X BV e Nobel Biocare Nederland BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Detrazioni — Esenzioni — Forniture di protesi dentarie» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessioni di protesi dentarie non soggette ad imposta a causa di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione della direttiva 2006/112 — Impossibilità di beneficiare dell’ esenzione stessa facendo valere nel contempo il diritto a detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle cessioni di protesi dentarie — Portata — Acquisti intracomunitari e importazioni definitive — Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione — Inclusione — Presupposti — Cessione da parte di dentisti o di odontotecnici [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, e), 140, a) e b), 143, § 1, a), e 370] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni delle cessioni di protesi dentarie — Portata — Acquisti intracomunitari — Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione — Inclusione — Stato membro di origine che ha mantenuto la tassazione sulle protesi dentaria in via transitorio — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 140, a) e b), e 370] L’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev’essere interpretata nel senso che, laddove l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell’esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione. Infatti, qualora un soggetto passivo si trovi in una situazione di tal genere, dovrà o applicare l’esenzione nazionale rinunciando alla detraibilità, ovvero assoggettare le proprie operazioni all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del diritto dell’Unione avvalendosi quindi del beneficio della detraibilità dell’imposta a monte. (v. punti 39, 40, dispositivo 1) Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica all’acquisto intracomunitario e all’importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all’articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75. Infatti, al fine di stabilire se un acquisto intracomunitario o un’importazione di beni sia esente dall’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se la cessione di tali beni sia, in ogni caso, esente sul territorio dello Stato membro di destinazione. Orbene, poiché l’articolo 132, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 impone agli Stati membri di esentare le cessioni di protesi dentarie effettuate da dentisti e da odontotecnici, la fornitura sul territorio di uno Stato membro di tale prodotto risulterà necessariamente esente, qualora lo Stato membro non abbia adottato la normativa transitoria prevista dall’articolo 370 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto. Gli acquisti intracomunitari e le importazioni di protesi dentarie effettuati da dentisti e odontotecnici sono quindi necessariamente esonerati. (v. punti 49-51, 53, 58, dispositivo 2) L’articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall’articolo 370 della direttiva medesima. Infatti, dal momento che l’armonizzazione del regime dell’imposta sul valore aggiunto non è ancora completa, l’articolo 370 della direttiva autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore talune disposizioni nella propria legislazione nazionale che sarebbero, in assenza di autorizzazione, incompatibili con tale regime. In tal senso, al fine di determinare se un acquisto intracomunitario di protesi dentarie possa beneficiare di un’esenzione, occorre verificare se la cessione dei beni medesimi sia esente da imposta sul territorio dello Stato membro di destinazione. Ne consegue che l’elemento di riferimento è dato dal regime applicabile nello Stato membro di destinazione e non in quello di origine. (v. punti 60-64, dispositivo 3)