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citing "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013. BDV Hungary Trading Kft., in liquidazione contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Kúria - Ungheria. IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 146 - Esenzioni all’esportazione - Articolo 131 - Condizioni stabilite dagli Stati membri - Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita. Causa C-563/12."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni all’esportazione, Articolo 146, paragrafo 1, lettera b), Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato, Articolo 147, “Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori” non stabiliti nell’Unione, Nozione, Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione, Prova, Diniego dell’esenzione all’esportazione, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, Frode.
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 146, Esenzioni all’esportazione, Articolo 131, Condizioni stabilite dagli Stati membri, Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita.
Causa C-563/12 BDV Hungary Trading Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni all’esportazione – Cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione – Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione all’esecuzione dell’operazione di trasporto al di fuori dell’Unione entro 90 giorni dalla cessione – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 146, § 1) Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione. A tale proposito, dal termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, deriva che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione e, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione. Tale articolo non prevede una condizione in base alla quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine preciso, affinché l’esenzione all’esportazione prevista da tale articolo divenga applicabile. Tuttavia, le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. In via di principio è, dunque, consentito agli Stati membri stabilire un termine ragionevole per le esportazioni al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione. Infatti, imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione costituisce un mezzo appropriato a tal fine. Tuttavia, un tale termine non deve eccedere quanto necessario a tal fine. (v. punti 24-29, 34-36, 42 e dispositivo) Causa C-563/12 BDV Hungary Trading Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzioni all’esportazione — Cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione — Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione all’esecuzione dell’operazione di trasporto al di fuori dell’Unione entro 90 giorni dalla cessione — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 146, § 1) Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione. A tale proposito, dal termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, deriva che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione e, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione. Tale articolo non prevede una condizione in base alla quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine preciso, affinché l’esenzione all’esportazione prevista da tale articolo divenga applicabile. Tuttavia, le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. In via di principio è, dunque, consentito agli Stati membri stabilire un termine ragionevole per le esportazioni al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione. Infatti, imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione costituisce un mezzo appropriato a tal fine. Tuttavia, un tale termine non deve eccedere quanto necessario a tal fine. (v. punti 24-29, 34-36, 42 e dispositivo)
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