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citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014. SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea. Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Inversione contabile – Diritto alla detrazione – Versamento dell’imposta al prestatore di servizi – Omissione di indicazioni obbligatorie – Versamento di IVA non dovuta – Perdita del diritto a detrazione – Principio della neutralità fiscale – Principio della certezza del diritto. Causa C‑424/12."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Articolo 173, Soggetto d’imposta misto, Metodi di detrazione, Detrazione prorata, Detrazione secondo la destinazione, Articoli da 184 a 186, Rettifica delle detrazioni, Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni, Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA, Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi, Termine di decadenza, Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità.
Преюдициално запитване, Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС), Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност, Режим на обратно начисляване, Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка, Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока.
Определение на Съда (десети състав) от 23 ноември 2017 г. —Джиосайкъл България (Дело C-314/17) (
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) „Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност — Режим на обратно начисляване — Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка — Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока“ Хармонизация на данъчните законодателства—Обща система на данъка върху добавената стойност—Приспадане на данъка, платен за получена доставка—Процедура за обратно начисляване—Данъчнозадължено лице, платец на данък върху добавената стойност в качеството му на получател на стоки и услуги—Данък, недължимо фактуриран и начислен на доставчика на стоките или услугите—Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя—Липса на възможност за коригиране на недължимо фактурирания данък—Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне данъка върху добавената стойност по получени доставки—Нарушение на принципите на данъчен неутралитет и на ефективност (Директива 2006/112 на Съвета) (вж. т. 35 и диспозитива) Диспозитив Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже на получател по доставка правото да приспадне платения за получената доставка данък върху добавената стойност, когато за една и съща доставка данъкът върху добавената стойност е събран, веднъж от доставчика, при положение че същият го е посочил във фактурата, която е издал, и втори път от получателя, в случай че националното законодателство не предвижда възможност за коригиране на данъка върху добавената стойност при наличие на ревизионен акт. (
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) ОВ C 256, 7.8.2017 г.
Rinvio pregiudiziale, Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione, Principi di equivalenza e di effettività, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Sistema dell’inversione contabile, Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), Applicazione soltanto in caso di beni immobili, Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato, Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria.
Causa C-564/15 Tibor Farkas contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság) «Rinvio pregiudiziale – Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione – Principi di equivalenza e di effettività – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte – Sistema dell’inversione contabile – Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) – Applicazione soltanto in caso di beni immobili – Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato – Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Obblighi dei debitori–Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112–Ambito di applicazione–Portata
[Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, art. 199, § 1, g)]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi–Assenza di diritto a detrazione in caso di versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Ammissibilità–Presupposti–Possibilità di rimborso all’acquirente dell’imposta indebitamente fatturata dal venditore o dall’autorità tributaria
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario dei beni o dei servizi–Versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Assenza di perdita di gettito tributario e mancanza di indizi di frode fiscale–Imposizione di una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta–Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.
(v. dispositivo 1)
Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all’Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all’acquirente, dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, che l’acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria.
Dal momento che spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui l’IVA indebitamente fatturata può essere regolarizzata, la Corte ha riconosciuto che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto acquirente, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, se il rimborso dell’IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene di cui trattasi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie. Gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41).
(v. punti 51, 53, 57, dispositivo 2)
Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell’inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto che egli è tenuto a versare all’amministrazione tributaria, qualora quest’ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Occorre ricordare che, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 7 dicembre 2000, de Andrade, C-213/99, EU:C:2000:678, punto 20, e del 6 febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU:C:2014:50, punto 50).
Pertanto, siffatte sanzioni non devono eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, EU:C:2008:267, punti da 65 a 67, nonché del 20 giugno 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, EU:C:2013:414, punto 38).
(v. punti 59, 60, 67, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 273 e 287, Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA, Imponibilità dei servizi medico-veterinari, Principio di certezza del diritto, Principio di tutela del legittimo affidamento.
Causa C-144/14 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 273 e 287 — Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA — Imponibilità dei servizi medico-veterinari — Principio di certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Cure veterinarie – Regime speciale di esenzione – Superamento della soglia di esenzione e assoggettamento all’imposta – Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto – Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, § 1, 214, § 1, 250, § 1, 273 e 287)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Riqualificazione di un’operazione di servizio veterinario esente come attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità alla luce del principio di certezza del diritto – Mancata applicazione sistematica di tale imposta da parte delle autorità nazionali – Ammissibilità alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento – Verifica da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 287)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione L’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo.
Infatti, sebbene gli Stati membri siano obbligati ad accertare le dichiarazioni fiscali dei soggetti passivi, la contabilità di questi ultimi e gli altri documenti utili nonché a calcolare e a riscuotere l’imposta dovuta, spetta all’interessato, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 1, di tale direttiva, dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Peraltro, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nell’adozione di provvedimenti diretti a garantire l’identificazione dei soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi, pur beneficiando, a tale riguardo, di una certa libertà, in particolare, sul modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione.
Ne consegue che la direttiva 2006/112 non obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti legislativi e amministrativi volti a garantire che, nella gestione delle dichiarazioni fiscali diverse da quelle riguardanti l’imposta sul valore aggiunto, sia al contempo verificato il rispetto degli obblighi del contribuente relativi a tale imposta, posto peraltro che tali dichiarazioni non contengono necessariamente tutti i dati che devono essere forniti nell’ambito di una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e che sono necessari alla determinazione di tale imposta.
(v. punti 26, 28 31, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 34, 35)
I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico-veterinari siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto, in seguito alla soppressione di un’operazione dall’elenco di quelle esenti dall’imposta sul valore aggiunto, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.
Infatti, da un lato, il mero fatto che l’amministrazione tributaria riqualifichi una data operazione come attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto, entro il termine di prescrizione, non può, di per sé, violare il principio di certezza del diritto.
Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, il fatto che le autorità tributarie nazionali non abbiano assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, in modo sistematico, i servizi medico-veterinari dopo la soppressione del riferimento alle cure veterinarie dall’elenco delle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto, non può essere sufficiente, a priori, salvo circostanze del tutto particolari, a creare in capo a un operatore economico normalmente prudente e accorto un ragionevole affidamento nella non applicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, posto che la suddetta imposta trova applicazione generale e i servizi medico-veterinari erano stati soppressi dall’elenco delle operazioni esenti.
(v. punti 41, 46, 48, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 43, 44) Causa C-144/14 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei contro Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 273 e 287 — Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA — Imponibilità dei servizi medico-veterinari — Principio di certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Cure veterinarie – Regime speciale di esenzione – Superamento della soglia di esenzione e assoggettamento all’imposta – Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, § 1, 214, § 1, 250, § 1, 273 e 287) Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Riqualificazione di un’operazione di servizio veterinario esente come attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità alla luce del principio di certezza del diritto – Mancata applicazione sistematica di tale imposta da parte delle autorità nazionali – Ammissibilità alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento – Verifica da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 287) Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione L’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo. Infatti, sebbene gli Stati membri siano obbligati ad accertare le dichiarazioni fiscali dei soggetti passivi, la contabilità di questi ultimi e gli altri documenti utili nonché a calcolare e a riscuotere l’imposta dovuta, spetta all’interessato, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 1, di tale direttiva, dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Peraltro, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nell’adozione di provvedimenti diretti a garantire l’identificazione dei soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi, pur beneficiando, a tale riguardo, di una certa libertà, in particolare, sul modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione. Ne consegue che la direttiva 2006/112 non obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti legislativi e amministrativi volti a garantire che, nella gestione delle dichiarazioni fiscali diverse da quelle riguardanti l’imposta sul valore aggiunto, sia al contempo verificato il rispetto degli obblighi del contribuente relativi a tale imposta, posto peraltro che tali dichiarazioni non contengono necessariamente tutti i dati che devono essere forniti nell’ambito di una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e che sono necessari alla determinazione di tale imposta. (v. punti 26, 28 31, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 34, 35) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico-veterinari siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto, in seguito alla soppressione di un’operazione dall’elenco di quelle esenti dall’imposta sul valore aggiunto, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, da un lato, il mero fatto che l’amministrazione tributaria riqualifichi una data operazione come attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto, entro il termine di prescrizione, non può, di per sé, violare il principio di certezza del diritto. Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, il fatto che le autorità tributarie nazionali non abbiano assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, in modo sistematico, i servizi medico-veterinari dopo la soppressione del riferimento alle cure veterinarie dall’elenco delle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto, non può essere sufficiente, a priori, salvo circostanze del tutto particolari, a creare in capo a un operatore economico normalmente prudente e accorto un ragionevole affidamento nella non applicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, posto che la suddetta imposta trova applicazione generale e i servizi medico-veterinari erano stati soppressi dall’elenco delle operazioni esenti. (v. punti 41, 46, 48, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 43, 44)
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità indiretta – IVA – Sesta direttiva – Articoli 18 e 22 – Diritto alla detrazione – Acquisizioni intracomunitarie – Autoliquidazione – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Mancato rispetto di requisiti formali.
Causa C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità indiretta — IVA — Sesta direttiva — Articoli 18 e 22 — Diritto alla detrazione — Acquisizioni intracomunitarie — Autoliquidazione — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Mancato rispetto di requisiti formali» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Rispetto delle formalità e degli obblighi contabili e di dichiarazione – Inosservanza – Sanzione – Perdita del diritto a detrazione – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, § 1, d), e 22] Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza non può determinare la perdita del diritto medesimo. A tal riguardo, si deve precisare che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’articolo 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a [detrazione]». Per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione, di cui agli articoli 18 e 22 della direttiva, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema della tassa sul valore aggiunto, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. (v. punti 41, 42, 46 e dispositivo) Causa C-590/13 Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità indiretta — IVA — Sesta direttiva — Articoli 18 e 22 — Diritto alla detrazione — Acquisizioni intracomunitarie — Autoliquidazione — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Mancato rispetto di requisiti formali» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 dicembre 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Rispetto delle formalità e degli obblighi contabili e di dichiarazione — Inosservanza — Sanzione — Perdita del diritto a detrazione — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 18, § 1, d), e 22] Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza non può determinare la perdita del diritto medesimo. A tal riguardo, si deve precisare che i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’articolo 17 della sesta direttiva, intitolato «Origine e portata del diritto a [detrazione]». Per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione, di cui agli articoli 18 e 22 della direttiva, disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema della tassa sul valore aggiunto, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. (v. punti 41, 42, 46 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Inversione contabile, Diritto alla detrazione, Versamento dell’imposta al prestatore di servizi, Omissione di indicazioni obbligatorie, Versamento di IVA non dovuta, Perdita del diritto a detrazione, Principio della neutralità fiscale, Principio della certezza del diritto.
Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato – Ammissibilità – Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora – Principio della certezza del diritto – Ammissibilità – Limiti – Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione. (v. punto 25) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore. Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato. Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale. (v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1) Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora. È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto. Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2) Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato — Ammissibilità — Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora — Principio della certezza del diritto — Ammissibilità — Limiti — Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.
Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato.
Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale.
(v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1)
Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora.
È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto.
Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
(v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2)
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