Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Detrazioni – Esenzioni – Forniture di protesi dentarie.
Cause riunite C-144/13, C-154/13 e C-160/13 VDP Dental Laboratory NV contro Staatssecretaris van Financiën e Staatssecretaris van Financiën contro X BV e Nobel Biocare Nederland BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Detrazioni — Esenzioni — Forniture di protesi dentarie» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessioni di protesi dentarie non soggette ad imposta a causa di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione della direttiva 2006/112 – Impossibilità di beneficiare dell’ esenzione stessa facendo valere nel contempo il diritto a detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione delle cessioni di protesi dentarie – Portata – Acquisti intracomunitari e importazioni definitive – Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione – Inclusione – Presupposti – Cessione da parte di dentisti o di odontotecnici [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, e), 140, a) e b), 143, § 1, a), e 370] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni delle cessioni di protesi dentarie – Portata – Acquisti intracomunitari – Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione – Inclusione – Stato membro di origine che ha mantenuto la tassazione sulle protesi dentaria in via transitorio – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 140, a) e b), e 370] L’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev’essere interpretata nel senso che, laddove l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell’esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione. Infatti, qualora un soggetto passivo si trovi in una situazione di tal genere, dovrà o applicare l’esenzione nazionale rinunciando alla detraibilità, ovvero assoggettare le proprie operazioni all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del diritto dell’Unione avvalendosi quindi del beneficio della detraibilità dell’imposta a monte. (v. punti 39, 40, dispositivo 1) Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica all’acquisto intracomunitario e all’importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all’articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75. Infatti, al fine di stabilire se un acquisto intracomunitario o un’importazione di beni sia esente dall’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se la cessione di tali beni sia, in ogni caso, esente sul territorio dello Stato membro di destinazione. Orbene, poiché l’articolo 132, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 impone agli Stati membri di esentare le cessioni di protesi dentarie effettuate da dentisti e da odontotecnici, la fornitura sul territorio di uno Stato membro di tale prodotto risulterà necessariamente esente, qualora lo Stato membro non abbia adottato la normativa transitoria prevista dall’articolo 370 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto. Gli acquisti intracomunitari e le importazioni di protesi dentarie effettuati da dentisti e odontotecnici sono quindi necessariamente esonerati. (v. punti 49-51, 53, 58, dispositivo 2) L’articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall’articolo 370 della direttiva medesima. Infatti, dal momento che l’armonizzazione del regime dell’imposta sul valore aggiunto non è ancora completa, l’articolo 370 della direttiva autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore talune disposizioni nella propria legislazione nazionale che sarebbero, in assenza di autorizzazione, incompatibili con tale regime. In tal senso, al fine di determinare se un acquisto intracomunitario di protesi dentarie possa beneficiare di un’esenzione, occorre verificare se la cessione dei beni medesimi sia esente da imposta sul territorio dello Stato membro di destinazione. Ne consegue che l’elemento di riferimento è dato dal regime applicabile nello Stato membro di destinazione e non in quello di origine. (v. punti 60-64, dispositivo 3) Cause riunite C-144/13, C-154/13 e C-160/13 VDP Dental Laboratory NV contro Staatssecretaris van Financiën e Staatssecretaris van Financiën contro X BV e Nobel Biocare Nederland BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Detrazioni — Esenzioni — Forniture di protesi dentarie» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessioni di protesi dentarie non soggette ad imposta a causa di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione della direttiva 2006/112 — Impossibilità di beneficiare dell’ esenzione stessa facendo valere nel contempo il diritto a detrazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle cessioni di protesi dentarie — Portata — Acquisti intracomunitari e importazioni definitive — Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione — Inclusione — Presupposti — Cessione da parte di dentisti o di odontotecnici
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, e), 140, a) e b), 143, § 1, a), e 370]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni delle cessioni di protesi dentarie — Portata — Acquisti intracomunitari — Cessione esente sul territorio dello Stato membro di destinazione — Inclusione — Stato membro di origine che ha mantenuto la tassazione sulle protesi dentaria in via transitorio — Irrilevanza
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 140, a) e b), e 370] L’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, dev’essere interpretata nel senso che, laddove l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dal diritto nazionale sia incompatibile con la direttiva 2006/112, detto articolo 168 non consente ad un soggetto passivo di beneficiare dell’esenzione, facendo valere nel contempo il diritto a detrazione.
Infatti, qualora un soggetto passivo si trovi in una situazione di tal genere, dovrà o applicare l’esenzione nazionale rinunciando alla detraibilità, ovvero assoggettare le proprie operazioni all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del diritto dell’Unione avvalendosi quindi del beneficio della detraibilità dell’imposta a monte.
(v. punti 39, 40, dispositivo 1)
Gli articoli 140, lettere a) e b), nonché 143, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretati nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si applica all’acquisto intracomunitario e all’importazione definitiva di protesi dentarie fornite da dentisti e da odontotecnici, qualora lo Stato membro di cessione o di importazione non abbia attuato la normativa transitoria prevista all’articolo 370 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2007/75.
Infatti, al fine di stabilire se un acquisto intracomunitario o un’importazione di beni sia esente dall’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se la cessione di tali beni sia, in ogni caso, esente sul territorio dello Stato membro di destinazione. Orbene, poiché l’articolo 132, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 impone agli Stati membri di esentare le cessioni di protesi dentarie effettuate da dentisti e da odontotecnici, la fornitura sul territorio di uno Stato membro di tale prodotto risulterà necessariamente esente, qualora lo Stato membro non abbia adottato la normativa transitoria prevista dall’articolo 370 della direttiva sull’imposta sul valore aggiunto. Gli acquisti intracomunitari e le importazioni di protesi dentarie effettuati da dentisti e odontotecnici sono quindi necessariamente esonerati.
(v. punti 49-51, 53, 58, dispositivo 2)
L’articolo 140, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione trova parimenti applicazione nel caso in cui l’acquisto intracomunitario di protesi dentarie provenga da uno Stato membro che abbia dato attuazione al regime derogatorio e transitorio previsto dall’articolo 370 della direttiva medesima.
Infatti, dal momento che l’armonizzazione del regime dell’imposta sul valore aggiunto non è ancora completa, l’articolo 370 della direttiva autorizza gli Stati membri a mantenere in vigore talune disposizioni nella propria legislazione nazionale che sarebbero, in assenza di autorizzazione, incompatibili con tale regime. In tal senso, al fine di determinare se un acquisto intracomunitario di protesi dentarie possa beneficiare di un’esenzione, occorre verificare se la cessione dei beni medesimi sia esente da imposta sul territorio dello Stato membro di destinazione. Ne consegue che l’elemento di riferimento è dato dal regime applicabile nello Stato membro di destinazione e non in quello di origine.
(v. punti 60-64, dispositivo 3)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli da 132 a 134 e 168, Esenzioni, Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro, Diritto a detrazione.
Causa C-319/12 Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro — Diritto alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici – Ammissibilità – Esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza prendere in considerazione le finalità perseguite dagli organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, i), 133 e 134] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi educativi forniti a valle non assoggettati all’imposta in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della suddetta direttiva – Inapplicabilità di detta esonerazione a un soggetto passivo che non sia un organismo di istruzione di diritto pubblico – Riconoscimento del diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione da detta imposta. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte. Ne consegue che questi ultimi organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico. Al riguardo, nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere. (v. punti 33, 35, 37, 39, dispositivo 1) Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della disposizione nazionale che lo traspone, un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati a detta imposta. Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente essere considerato un organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e questi potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte. (v. punto 56, dispositivo 2) Causa C-319/12 Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro — Diritto alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici — Ammissibilità — Esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza prendere in considerazione le finalità perseguite dagli organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, i), 133 e 134]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Servizi educativi forniti a valle non assoggettati all’imposta in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della suddetta direttiva — Inapplicabilità di detta esonerazione a un soggetto passivo che non sia un organismo di istruzione di diritto pubblico — Riconoscimento del diritto alla detrazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione da detta imposta. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.
Ne consegue che questi ultimi organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico. Al riguardo, nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere.
(v. punti 33, 35, 37, 39, dispositivo 1)
Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della disposizione nazionale che lo traspone, un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati a detta imposta.
Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente essere considerato un organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e questi potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte.
(v. punto 56, dispositivo 2)