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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013. Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 73 e 78 – Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche – Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili – Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto – Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente – Conseguenze. Cause riunite C‑249/12 e C‑250/12."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Prestazione di servizi postali erroneamente esentata, IVA considerata inclusa nel prezzo commerciale della prestazione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, Esclusione, Nozione di IVA “dovuta o assolta”.
Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 94, paragrafo 1, e 96, Regime del transito comunitario esterno, Responsabilità dell’obbligato principale, Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione al controllo doganale, Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale, Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore, Articolo 213, Pagamento in solido dell’obbligazione doganale, Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71, Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, Articoli 201, 202 e 205, Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione, Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato.
Causa C-154/16 «Latvijas Dzelzceļš» VAS contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments) «Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 94, paragrafo 1, e 96 – Regime del transito comunitario esterno – Responsabilità dell’obbligato principale – Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione al controllo doganale – Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale – Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore – Articolo 213 – Pagamento in solido dell’obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Articoli 201, 202 e 205 – Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta – Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione – Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 203, § 1)
Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Inclusione–Presupposti–Assenza di forza maggiore o caso fortuito–Verifica incombente al giudice nazionale
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 204, § 1, a), e 206, § 1]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Distruzione totale o perdita irrimediabile di una parte di una merce vincolata al regime del transito comunitario–Assimilazione allo svincolo della merce da tale regime–Insussistenza
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, d), 70 e 71]
Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dello spedizioniere–Obbligato principale responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2 e 204, §§ 1, a), e 3]
Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dell’obbligato principale e dello spedizioniere delle merci–Obbligato principale e spedizioniere parallelamente responsabili dell’obbligazione doganale–Obbligo dell’autorità doganale di uno Stato membro di attivare la responsabilità in solido dello spedizioniere–Insussistenza
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2, 204, § 1, e 213] L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce.
Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale è giustificata quando la scomparsa della merce presenta un rischio che la stessa sia immessa, senza essere sdoganata, nel circuito economico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Honeywell Aerospace, C-300/03, EU:C:2005:43, punto 20, nonché del 15 maggio 2014, X, C-480/12, EU:C:2014:329, punti 35 e 36).
Orbene, tali ipotesi non ricorre nel caso della scomparsa di una merce dovuta alla sua distruzione totale o alla sua perdita irrimediabile, definita, quest’ultima, ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale, come l’impossibilità per chiunque di utilizzare la merce, in caso di perdita di un liquido, quale il solvente del procedimento principale, da una cisterna durante il trasporto dello stesso. Infatti, una merce non più esistente o inutilizzabile da chiunque non può, per questo solo motivo, essere immessa nel circuito economico dell’Unione.
(v. punti 48-50, dispositivo 1)
L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un’obbligazione doganale all’importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest’ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell’ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l’obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente.
(v. punto 65, dispositivo 2)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno.
Da tali disposizioni risulta che la distruzione totale o la perdita irrimediabile di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno possono far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA soltanto quando possono essere assimilate allo svincolo di una tale merce da detto regime.
A tal riguardo, si deve osservare che l’IVA, essendo per sua natura un’imposta sul consumo, si applica ai beni e ai servizi che entrano nel circuito economico dell’Unione e possono essere oggetto di consumo (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, Tulică e Plavoşin, C-249/12 e C-250/12, EU:C:2013:722, punto 35, nonché del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65).
Pertanto, lo svincolo di una merce dal regime del transito comunitario esterno, che fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA, deve essere inteso come finalizzato all’immissione di tale merce nel circuito economico dell’Unione, il che è escluso nel caso di una merce inesistente o inutilizzabile per chiunque (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik, C-230/08, EU:C:2010:231, punti 93 e 96).
Di conseguenza, una merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al regime del transito comunitario esterno, poiché non può essere ammessa nel circuito economico dell’Unione e, pertanto, svincolata da tale regime, non può essere considerata «importata», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, né può essere assoggettata all’IVA a tale titolo.
(v. punti 68-72, dispositivo 3)
Il combinato disposto dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell’articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato.
(v. punto 82, dispositivo 4)
L’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l’articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all’obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell’obbligazione doganale.
A tal riguardo, la Corte ha precisato che il meccanismo della solidarietà previsto all’articolo 213 di tale codice costituisce uno strumento giuridico supplementare messo a disposizione delle autorità nazionali al fine di rafforzare l’efficacia della loro azione in materia di recupero dell’obbligazione doganale e di tutela delle risorse proprie dell’Unione (sentenza del 17 febbraio 2011, Berel e a., C-78/10, EU:C:2011:93, punto 48).
(v. punti 88, 91, dispositivo 5)
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Principio della neutralità fiscale – Persona debitrice dell’IVA – Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario – Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi – Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi.
Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta.
Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi.
(v. punti 22, 25, dispositivo 1)
L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato.
Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.
(v. punti 27, 30, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 32-34, 37-40)
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo.
Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse.
(v. punti 41, 42, dispositivo 3) Causa C-111/14 GST – Sarviz AG Germania contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, artt. 193 e 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitore d’imposta – Destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore situata nello stesso Stato membro – Destinatario che ha assolto l’imposta basandosi sulla supposizione che il prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato – Supposizione errata – Possibilità che l’amministrazione tributaria consideri debitore dell’imposta detto destinatario – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, art. 194) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che consente all’amministrazione tributaria di rifiutare al prestatore il rimborso dell’imposta assolta – Impossibilità per il prestatore di rettificare determinate fatture – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88) L’articolo 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. Infatti, in forza degli articoli 193 e 194 di tale direttiva, soltanto il prestatore di servizi è, in linea di principio, debitore dell’imposta sul valore aggiunto, salvo quando egli non è stabilito nello Stato membro in cui l’imposta è dovuta e tale Stato abbia previsto che il debitore dell’imposta è il destinatario della prestazione di servizi. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) L’articolo 194 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo, sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. Infatti, la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’applicazione del meccanismo dell’autoliquidazione è limitata, in forza dell’articolo 194 della direttiva, alla sola ipotesi in cui il prestatore di servizi non sia stabilito nello Stato membro in cui l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. (v. punti 27, 30, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 32-34, 37-40) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. Tale prassi, infatti, equivale a far gravare l’onere fiscale di detta imposta sia sul prestatore di servizi sia sul destinatario di tali servizi e comporta che l’amministrazione tributaria riscuota un importo d’imposta sul valore aggiunto superiore a quello che il prestatore avrebbe dovuto normalmente percepire da parte del destinatario se avesse potuto rettificare le fatture emesse. (v. punti 41, 42, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 73 e 78, Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche, Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili, Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto, Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente, Conseguenze.
Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto – Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria – Rilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obiettivi ed economia – Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene. (v. punti 37, 43 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 41, 42) Cause riunite C-249/12 e C-250/12 Corina-Hrisi Tulică contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Călin Ion Plavoşin contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – Serviciul Soluţionare Contestaţii e Activitatea de Inspecţie Fiscală – Serviciul de Inspecţie Fiscală Timiş (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Determinazione della base imponibile nel caso di un contratto stipulato per un prezzo che non menziona l’imposta sul valore aggiunto — Possibilità per il soggetto passivo di recuperare presso l’altro contraente l’imposta richiesta dall’amministrazione tributaria — Rilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 78)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obiettivi ed economia — Lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi — Rispetto del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Ciò non avverrebbe, invece, qualora il fornitore avesse, secondo il diritto nazionale, la possibilità di aggiungere al prezzo concordato un supplemento pari all’imposta applicabile all’operazione e di recuperare quest’ultimo presso l’acquirente del bene.
(v. punti 37, 43 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 41, 42)
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